In tema di leasing, è inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna della banca concedente alla restituzione della differenza tra il valore residuo dell’immobile al momento della sua restituzione e l’ammontare della clausola penale proposta per la prima volta direttamente nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in quando domanda nuova proposta successivamente al termine di decadenza statuito dall’art. 167, comma secondo, c.p.c. e non mera precisazione delle precedenti domande quando nella comparsa di risposta la convenuta (attrice in riconvenzionale) si sia limitata a contestare soltanto le pattuizioni relative agli interessi asseritamente usurari e anatocistici.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti, con la sentenza n. 2539 del 9 ottobre 2023.
Accadeva che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. una società di leasing citava in giudizio la società convenuta con la quale aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto l’unità immobiliare uso ufficio e locale oltre ad alcuni posti auto scoperti in uso esclusivo e perpetuo.
La società utilizzatrice ometteva il pagamento dei canoni alla scadenza pattuita ed a motivo di ciò, si verificava il presupposto per la applicazione della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto, clausola della quale la concedente comunicava la volontà di avvalersi con regolare raccomandata, con contestuale richiesta di pagamento della penale contrattuale.
La resistente, tuttavia, non provvedeva alla restituzione delle unità immobiliari oggetto di leasing e pertanto la concedente chiedeva l’accertamento della avvenuta risoluzione del contratto e il conseguente ordine di provvedere all’immediata restituzione alla banca dei suddetti immobili, liberi da persone e cose.
Il Tribunale di Brescia fissava udienza di comparizione delle parti, assegnando termini per la costituzione della parte convenuta.
Quest’ultima rilevava che il cespite oggetto del contratto di leasing era già stato messo a completa disposizione delle società ricorrenti, libero e vuoto da persone e cose, così da doversi escludere la sua mora debendi, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della banca concedente alla restituzione alla resistente di quanto versato in misura eccedente alla sorte capitale, per aver il tasso applicato (sia originario che sopravvenuto) superato la soglia di usura prevista dalle disposizioni in materia, e per applicazione di interessi anatocistici.
Avvenuta spontaneamente banco judicis la consegna delle chiavi dell’immobile oggetto di ricorso da parte della società utilizzatrice e proseguito il giudizio con mutamento del rito, il Giudice dava atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.
In relazione alla presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati, il Tribunale ha poi rilevato che la predetta circostanza fosse stata allegata del tutto genericamente, dal momento che non solo la parte attrice in riconvenzionale non aveva in alcun modo replicato alle puntuali osservazioni svolte dalla controparte in merito alla misura degli interessi applicati, ma aveva anche ancorato la propria affermazione circa il superamento della soglia usuraria al contenuto della propria consulenza di parte. Tuttavia quest’ultima smentiva totalmente l’assunto, dal momento che vi si leggeva testualmente che “sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 4 aprile 2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari, dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)”.
Allo stesso modo nella perizia di parte non si rinveniva alcun accenno alla imputazione di interessi anatocistici.
Quanto invece alla domanda di condanna della banca concedente alla restituzione della differenza tra il valore residuo dell’immobile al momento della sua restituzione e l’ammontare della clausola penale, il Tribunale ha rilevato che la domanda riconvenzionale in oggetto era stata proposta solo nella memoria istruttoria n. 1, dopo che nella comparsa di risposta la convenuta (attrice in riconvenzionale) si era limitata a contestare le pattuizioni relative agli interessi (asseritamente usurari e anatocistici); tale domanda, sulla quale la controparte aveva dichiarato nella prima difesa successiva di non accettare il contraddittorio, è stata dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova (e non, come pretenderebbe la difesa della proponente una mera precisazione delle precedenti domande), proposta successivamente al termine di decadenza statuito dall’art. 167, comma secondo, c.p.c..
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, rigettate e dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali proposte, le spese di lite sono state compensante tra le parti del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL VERBALE DI CONSEGNA IMPEGNA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 08.07.2021 | n.6408
AL CONCEDENTE SPETTANO I CANONI DI LEASING, A FRONTE DEL RICEVIMENTO DEL VERBALE SOTTOSCRITTO SENZA RISERVE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Armano – Rel. Gorgoni | 23.05.2019 | n.13953
LEASING: GRAVA SULL’UTILIZZATORE CONVENUTO L’ONERE DELLA PROVA DEL FATTO ESTINTIVO DELL’ALTRUI PRETESAÈ LEGITTIMO L’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ RICONOSCIUTA EX ART. 1456 C.C IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 03.12.2018 |
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