ISSN 2385-1376
Testo massima
LEASING E USURA: il TEGM non è parametro omogeneo per la verifica degli interessi di mora
Anche in caso di usurarietà dei moratori, resta ferma la debenza dei corrispettivi
Una nuova pronuncia in materia di leasing che ribadisce, a chiare lettere, l’inutilizzabilità del TEGM in rapporto agli interessi di mora ai fini della verifica del tasso soglia.
Anche il Tribunale di Brescia, nella persona del dott. Gianluigi Canali, con la sentenza n. 1590, depositata in data 28.05.2015, ha ribadito l’esigenza che l’indagine sull’usura oggettiva sia condotta sulla base di dati omogenei, così motivando l’impossibilità di farvi rientrare un tasso quello di mora attinente ad una fase patologica e solo eventuale del rapporto contrattuale.
Questi i principi di diritto ivi espressi:
“Ai fini della verifica del tasso soglia, anche laddove si volesse concludere nel senso dell’operatività del combinato disposto degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. anche agli interessi moratori, va evidenziato come il TEGM, che rispecchia il normale costo del credito nella fase fisiologica del rapporto, non rappresenti un parametro adeguato per verificare l’eventuale usurarietà degli interessi di mora, che invece attengono ad una fase patologica dell’esecuzione del contratto.
Ad ogni buon conto, anche nel caso in cui si volesse assoggettare il tasso di mora al tasso soglia, in caso di superamento di quest’ultimo, la nullità sarebbe circoscritta alla clausola inerente gli interessi moratori, non già a quella relativa agli interessi corrispettivi, dal momento che l’art. 1815, comma 2, c.c., sanziona con la nullità la sola clausola che prevede interessi usurari.
L’adozione di un piano di ammortamento alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l’interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.”
Il Giudice bresciano, con la sentenza in esame ha fornito ulteriori precisazioni in ordine all’esclusione degli interessi di mora dalla verifica del tasso soglia.
Con specifico riguardo agli interessi di mora ha chiarito che “il legislatore si è mosso in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del danaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi”.
Ad ulteriore conforto della tesi posta a fondamento della decisione in commento, il Tribunale ha richiamato la comunicazione del 03.07.2013 della Banca d’Italia, avente ad oggetto i “Chiarimenti in materia di applicazione delle legge antiusura”, ove, dopo aver rilevato che “anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura”, è stato al contempo precisato che “il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, per poi determinare la soglia su tale importo”.
In altri termini, il tasso soglia dei moratori non sarebbe quello fissato per i corrispettivi, ma dovrebbe essere determinato secondo il criterio della Banca d’Italia nei propri controlli sulle procedure deli intermediari.
È dunque chiaro e pacifico che gli interessi moratori non devono sottostare al tasso soglia atteso che il limite di tale interesse non è mai stato rilevato. Ne consegue che gli interessi moratori non devono essere inseriti nel TEG.
La verifica dell’usura va condotta solo ed esclusivamente utilizzando dati tra loro omogenei e non attraverso l’utilizzo di “tassi creativi” dedotti dalle parti in via analogica.
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USURA BANCARIA: GLI INTERESSI DI MORA NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SOGLIE
DIVERSAMENTE IL LEGISLATORE SAREBBE SCHIZOFRENICO, IMPONENDO EX ART.1284 CC TASSI LEGALI DI MORA USURARI
Ordinanza | Tribunale di Cremona. Dott. Giulio Borella | 09-01-2015
USURA BANCARIA: SOLO GLI ONERI CORRISPETTIVI VANNO RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA
IRRILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Dott.ssa F. D’Ambrosio Rel. Dott.ssa B. Perna | 16-09-2014
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-2014
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO
Ordinanza | Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri | 10-04-2014
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 11-11-2014 | n.2040
In allegato l’articolo pubblicato su La Lettera di Assilea
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 649/2015
Tags : 09 dicembre 2015, interessi, leasing, mora, non, omogeneo, parametro, TEGM, Usura, verificare