ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi di furto del veicolo oggetto di un contratto di leasing finanziario, si verifica la risoluzione del contratto e si realizza, al contempo, la condizione per il rimborso assicurativo vincolato a favore del concedente, oltre che l’indennizzo a favore della società concedente ed a carico dell’utilizzatore delle rate a scadere e del prezzo di acquisto finale.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Nola, dott. Francesco Colella, con la sentenza n. 243, depositata il 21 gennaio 2016.
Nel caso di specie una società s.r.l. aveva stipulato con una società di leasing un contratto di locazione finanziaria per l’utilizzo di un veicolo e, come previsto nel contratto di leasing, aveva stipulato una polizza assicurativa del veicolo in questione per il rischio di furto e incendio, con clausola di vincolo in favore della società concedente. La società di assicurazioni, successivamente, ripartiva il 33% delle quote assicuratrici ad altra compagnia assicurativa.
A seguito del furto del veicolo oggetto di locazione finanziaria, la società di assicurazioni, nonostante i ripetuti solleciti, non provvedeva al pagamento dell’indennizzo, per cui l’utilizzatore la conveniva in giudizio, unitamente alla società cui la stessa aveva ceduto parte delle quote, al fine di ottenere la condanna delle stesse al pagamento dell’indennizzo dovuto, oltre che di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’inadempimento.
Si costituivano in giudizio le compagnie di assicurazione convenute, le quali contestavano le deduzioni attoree e chiedevano il rigetto della domanda, nonché l’annullamento del vincolo previsto nel contratto di polizza in favore della società di leasing, con condanna dell’utilizzatore, all’esito dell’annullamento del contratto assicurativo, alla restituzione in favore del concedente di tutti i canoni a scadere e di tutte le somme vantate a credito.
Si costituiva altresì la società di leasing, chiedendo l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, con attribuzione al concedente dell’importo che sarebbe stato incassato in conto del maggior danno, spiegando inoltre domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la condanna dell’utilizzatore al pagamento dell’indennizzo dovuto, in forza del contratto di leasing, commisurato rispetto alle rate a scadere ed al prezzo di acquisto.
Il Tribunale ha ritenuto che in conseguenza del furto del veicolo oggetto del contratto di leasing, fosse intervenuta la risoluzione del contratto, con connesso rimborso assicurativo vincolato a favore del concedente, oltre che indennizzo a favore della società concedente ed a carico dell’utilizzatore delle rate a scadere e del prezzo di acquisto finale.
Per tali motivi ha rigettato la richiesta di annullamento del contratto di assicurazione e del contratto di leasing, accogliendo la domanda di parte attrice di condanna delle società assicuratrici convenute e la domanda riconvenzionale della società di leasing, diretta ad ottenere l’indennizzo dovuto dalla stessa attrice.
Testo del provvedimento
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