Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
In materia di leasing la società concedente si considera – in quanto proprietario dei beni ad oggetto del contratto –unica legittimata a ricevere l’indennizzo nell’ipotesi di furto del bene contratto, atteso che tale garanzia sia specificamente pattuita in favore della stessa.
Nel caso in cui in un contratto di leasing l’installazione di un sistema di allarme a protezione dell’impianto sia previsto quale condizione necessaria per il risarcimento del danno, ne deriva che in caso di furto si esclude che l’onere probatorio di cui all’art’2697 c.p.c. possa considerarsi provato mediante la prova testimoniale rese dai testi non alle dipendenze della società utilizzatrice del bene.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Dott. ssa Raffaela Dattolo con la sentenza n.439 del 16.06.2017.
Nella fattispecie in esame, una società finanziata conveniva in giudizio una compagnia di assicurazione ed una società di leasing, affinché la compagnia di assicurazione fosse condannata, previo accertamento della sua obbligazione contrattuale, alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancata produzione di energia elettrica.
Nel merito, l’attrice, premettendo che 1) aveva contratto con la società di leasing un contratto di locazione finanziaria con il quale si concedeva un impianto fotovoltaico; 2) che in adempimento alle clausole contrattuali aveva stipulato con la compagnia di assicurazione una polizza assicurativa contro il furto dei beni concessi in locazione 3) che aveva garantito alla società di leasing in caso di furto, i1 pagamento di un indennizzo comprendente sia l’importo del valore dei beni trafugati, sia quello corrispondente alla mancata produzione di energia elettrica, chiedeva, (stante il furto verificatosi successivamente alla stipula contrattuale), la condanna della società di leasing a retrocedere alla società attrice l’indennità a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la compagnia di assicurazione che contestando la fondatezza – in fatto ed in diritto – delle avverse pretese, eccepiva – in via preliminare – la carenza di legittimazione attiva sostenendo che la garanzia assicurativa era stata stipulata in favore della società di leasing, e chiedeva – nel merito – il rigetto della domanda attorea, specificando, come il danno patito dalla società attrice non rientrava nelle condizioni della polizza stipulata posto che l’impianto non era dotato di sistema di allarme.
Si costituiva in giudizio, altresì, la società di leasing che specificando di essere l’unica legittimata a ricevere la devoluzione dell’indennizzo in quanto proprietaria dei beni locati – assicurava che – in caso di sua corresponsione – avrebbe a sua volta retrocesso l’indennizzo in favore della utilizzatrice trattenendo per sé qualsivoglia importo che da quest’ultima fosse ancora dovuto alla concedente a qualsiasi titolo.
Il Giudicante, valutando l’operatività delle condizioni specificamente pattuite in caso di furto dei beni concessi in locazione, nonché la garanzia debitamente disposta in favore della società, ha ritenuto di dover rigettare la domanda attorea, considerando in primo luogo che non era ravvisabile un valido riscontro probatorio in ordine al nesso causale tra la causazione dell’evento ed i danni riportati dall’attrice così come previsto dalle condizioni di polizza, ed in secondo luogo che i beni oggetto della polizza di assicurazione non erano custoditi con un sistema di allarme ad hoc così come previsto nelle condizioni di polizza.
In particolare, sul punto il Giudice ha precisato che ove non sia provata in giudizio l’installazione di un sistema di allarme a protezione di un bene oggetto di leasing, nel caso in cui tale meccanismo di protezione sia previsto quale condizione necessaria per il risarcimento del danno in caso di furto deve ritenersi che tale circostanza non può certamente considerarsi provata mediante la prova testimoniale resa da soggetti non dipendenti della società ha installato il sistema di monitoraggio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande avanzate dall’attrice, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
LEASING FINANZIARIO: IN CASO DI FURTO, CONTRATTO RISOLTO E RIMBORSO ASSICURATIVO A FAVORE CONCEDENTE
LA SOCIETÀ DI LEASING HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO RATE A SCADERE E PREZZO DI ACQUISTO FINALE
Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Francesco Colella | 21.01.2016 | n.243
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