Per mere ragioni di trasparenza, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate in Gazzetta Ufficiale, supplemento del 19.08.2003, è previsto per le società di leasing l’obbligo di pubblicizzare alla clientela, al momento della stipula del contratto, il c.d. “tasso leasing”, quale tasso di attualizzazione per il quale si verifica l’equivalenza finanziaria tra il costo d’acquisto del bene locato e i canoni periodici dovuti dall’utilizzatrice. L’obbligo di pubblicizzare il tasso leasing riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo la divulgazione delle predette Istruzioni della Banca d’Italia, mentre alcun onere sussiste per i contratti stipulati nel periodo precedente.
Il tasso leasing rappresenta un mero obbligo informativo, non richiamato all’art. 117 TUB e previsto dalle citate Istruzioni della Banca d’Italia, nel capo riferito alla pubblicità contrattuale, con l’effetto che la mancata o inesatta comunicazione di tale valore alla clientela non determina nullità del contratto, risultando sufficiente, per la valida assunzione dell’impegno finanziario da parte dell’utilizzatrice, la pattuizione del numero, dell’ammontare dei canoni e della periodicità degli stessi, nonché delle spese.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Ancona, Giudice Francesca Ercolini, con sentenza n. 1720 del 15 ottobre 2019.
LA VICENDA PROCESSUALE
Un’impresa stipulava con una società di leasing due contratti di locazione finanziaria: il primo, stipulato aveva ad oggetto un immobile; il secondo aveva ad oggetto alcune opere di miglioria sull’immobile già concesso in godimento all’utilizzatrice. L’attrice conveniva in giudizio la società di leasing, lamentando che i tassi di interesse applicati erano usurari e ben maggiori di quelli pattuiti; l’utilizzatrice, pertanto, chiedeva la ripetizione degli interessi versati in esecuzione dei due rapporti contrattuali.
Si costituiva in giudizio la società di leasing, contestando l’infondatezza delle pretese attoree.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda attorea, accogliendo le difese formulate dalla società di leasing.
Il Tribunale, riguardo all’eccepita indeterminatezza del contratto, il giudice poteva accertare, come sottolineato dalla convenuta, che alcun tasso leasing avrebbe dovuto essere riportato nei contratti oggetto di causa, in quanto entrambi stipulati prima del 2003, ovvero prima della divulgazione delle Istruzioni della Banca d’Italia, aggiornate in data 25.07.03 e richiamate dalla delibera CICR del 04.03.03, le quali hanno introdotto, per la prima volta, l’onere di pubblicizzare alla clientela il tasso leasing, quale tasso di attualizzazione per il quale si verifica l’equivalenza finanziaria tra il costo d’acquisto del bene locato e i canoni periodici pattuiti per il suo utilizzo da parte dell’utilizzatrice.
Il giudice, peraltro, riconosceva il tasso leasing quale mero “obbligo informativo”, dalla cui violazione non avrebbe potuto derivare la nullità (anche solo parziale) del contratto, aderendo così ad un filone interpretativo confermato anche da altre pronunce ottenute dallo scrivente legale (v. Trib. Terni 07.12.17, n. 1017).
Il Tribunale, infatti, riteneva sufficiente per la determinatezza del contenuto della locazione finanziaria la previsione sul piano negoziale delle principali condizioni economiche, tra le quali: il costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto del bene; il maxi-canone iniziale e il piano dei pagamenti relativi ai canoni periodici; il numero e l’ammontare dei singoli canoni; la durata contrattuale e la periodicità dei canoni; il corrispettivo complessivo dovuto alla concedente; il prezzo d’opzione finale per l’acquisto del cespite; il tasso di mora; la penale per il caso di inadempimento dell’utilizzatrice.
Dall’insieme di tali voci, infatti, è facile desumere l’impegno economico e tutte le somme dovute dall’utilizzatore per il godimento del bene richiesto in locazione finanziaria e determinare il tasso leasing, che viene oggi pubblicizzato per scopi informativi e al solo fine di agevolare alle clienti il confronto tra le diverse offerte avanzate dalle società di leasing sul mercato; è noto, d’altronde, che dalla violazione di un obbligo informativo non può mai derivare un’ipotesi di invalidità contrattuale (Cass. Sez. Unite 19.12.07, n. 26725).
Orbene, risultando riportate nei contratti di leasing oggetto di causa le principali condizioni economiche della locazione, nessuna invalidità veniva accertata dal Tribunale di Ancona, il quale, in ogni caso, precisava che il tasso leasing, oltre ad essere un mero onere informativo, non avrebbe comunque potuto essere riportato nei singoli contratti, in quanto entrambi perfezionati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari emanate nel 2003, che ne hanno introdotto, per la prima volta, l’obbligo e ne hanno previsto la disciplina.
Le domande attoree, pertanto, venivano rigettate, con integrale accoglimento delle difese della società di leasing e con condanna dell’utilizzatrice a pagare le spese legali alla convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISC: ESCLUSA OBBLIGATORIETÀ NEI CONTRATTI DI LEASING
L’INTERMEDIARIO NON È TENUTO AD INDICARLO
ABF – Collegio di Napoli, Pres. Maimeri – Rel. Santagata De Castro | 13.06.2017 | n.6646
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-non-obbligatorieta-nei-contratti-leasing
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