Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
Il mancato pagamento dei canoni importa, a norma delle condizioni generali di contratto, il legittimo esercizio della potestà riconosciuta ex art. 1456 c.c
L’attore che agisce per la risoluzione contrattuale ovvero per l’adempimento, ha l’onere di provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13.533).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, con l’ordinanza del 3 dicembre 2018.
IL CASO
Con ricorso formulato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., una società di leasing, deduceva di avere stipulato con la parte utilizzatrice impresa, un contratto di locazione finanziaria ad aedificandum avente oggetto un capannone ad uso artigianale; l’utilizzatore, precisamente nel febbraio 2017, si era reso inadempiente alle obbligazione di pagamento dei canoni, così maturando una morosità consistente, oltre interessi.
Consequentialiter, con lettera raccomandata recapitata, la concedente dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista delle condizioni generali di contratto e intimava il rilascio dell’immobile, oltre che il pagamento dei canoni scaduti e della penale contrattuale, infine, chiedeva, accertata l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing ex art. 1456 c.c. (o, in subordine, pronunciata la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.), la società convenuta fosse condannata a rilasciare l’immobile di proprietà del lessor, che senza titolo alcuno il lessee continuava a detenere.
COMMENTO
Orbene il Tribunale si Brescia, pronunciata in limine litis la contumacia della parte resistente ha in primis rilevato la ammissibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c., versandosi in ipotesi di causa da decidersi in composizione monocratica.
Nel merito, il Giudice adito ha dichiarato la totale fondatezza del ricorso, visti in particolare i documenti allegati ( copia del contratto di locazione finanziaria e del verbale di presa in consegna sottoscritti dall’utilizzatore, oltre che le lettere raccomandate AR con le quali la concedente, contestato il mancato pagamento dei canoni, aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di contratto ed intimato il rilascio dell’immobile ed il pagamento dei canoni scaduti).
Il giudicante ha ribadito che in tema di inadempimento dell’obbligazione l’attore che agisce per la risoluzione contrattuale ovvero per l’adempimento, ha l’onere di provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13.533).
Invero, il mancato pagamento dei canoni importa, a norma delle condizioni generali di contratto, il legittimo esercizio della potestà riconosciuta ex art. 1456 c.c., derivando con la intervenuta e quindi risoluzione del rapporto, il venir meno del titolo in virtù del quale l’utilizzatore deteneva l’immobile di proprietà della ricorrente, con il conseguente diritto di questa ultima, all’immediato rilascio.
La ricorrente in buona sostanza e per quanto sopra esposto, da un lato aveva assolto l’onere a suo carico, della prova dei fatti costitutivi del diritto al rilascio dell’immobile oggetto di locazione finanziaria, mentre dall’altro la impresa convenuta – contumace –, nulla aveva dedotto e contestato.
In ragione e da ultimo della accertata risoluzione ex art. 1456 c.c., il Tribunale di Brescia ha quindi condannato la resistente all’immediato rilascio dell’immobile detenuto, con la condanna ed anche alla rifusione delle spese di lite.
Granitica, a parere di chi scrive ed oramai, la giurisprudenza di merito in punto di esatta applicazione della norma di cui all’art. 1456 c.c, nella materia della locazione finanziaria.
Nel caso oggi in commento, apparendo opportuno sottolineare ancora una volta, visti gli spunti come esposti all’interno di altre pubblicazioni su questa stessa rivista, il fatto consistente nel rinnovo della comminatoria della risoluzione contrattuale, da parte del legale della ricorrente, visto l’esito della compiuta giacenza, quanto alla prima manifestazione della volontà risolutiva espressa dal lessor, con la prima lettera raccomandata A/R.
Spesso chi scrive ha commentato importanti provvedimenti giudiziali, che una volta per tutte hanno sgomberato il campo in punto di esatta insorgenza degli effetti della risoluzione contrattuale, laddove de jure condito, se ne impone la esatta operatività attraverso l’effettiva ricezione da parte del destinatario, della nota raccomandata contenente la volontà risolutiva, (attività questa ultima rimessa alla fase stragiudiziale), che ben può essere affiancata e/o integrata, attraverso la manifestazione di una pari volontà risolutiva, con la notifica del primo atto introduttivo della lite e/o attraverso il rinnovo di pari risoluzione, da parte del legale incaricato.
Orbene, il Tribunale di Brescia, ha ancora una volta colto il discrimen tra pronuncia accertativa, incidenter tantum, una già intervenuta risoluzione, rispetto ad un pronuncia dichiarativa, peraltro formulata dalla ricorrente nel caso che ci occupa, in via subordinata…rectius ed ancora nel caso di specie, optando il giudice di Brescia per la prima ipotesi.
Per il resto, affermandosi ancora una volta con la pronuncia in commento, i principi derivanti dalla nota sentenza della Suprema Corte di cassazione, in punto di onere della prova nella materia che ci occupa.
Le obbligazioni, infatti, derivanti da rapporti di locazione finanziaria, sono tutte contenute nel contratto, nel verbale di consegna, nel titolo cioè per eccellenza necessario e sufficiente, al fine di assolvere all’onus probandi della parte attrice, nei confronti del debitore inadempiente.
Un primo bilancio di fine anno, anche in considerazione del necessario richiamo alla legge n. 124 dell’anno 2017 che tipizza il leasing, senza dubbio più che favorevole alle ragioni delle società di locazione finanziaria; se da un lato, in estrema sintesi di quanto fin qui esposto nella materia e sempre a parere di chi scrive, si può affermare il primato di un sistema garantista tendenzialmente favorevole alle ragioni del lessee, (che nasce con la riforma della legge fallimentare e la introduzione dell’art. 72 quater, si rafforza con la legge sul leasing immobiliare abitativo, trova conferma con il resuscitato patto marciano, fino a consolidarsi con la legge 124/17), dall’altro lato non vi è dubbio quanto alla mai discutibile o discussa affermazione dei principi generali di diritto, nella materia dell’inadempimento alle obbligazioni pecuniarie, nel rispetto delle norme di diritto comune.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA NON HA CARATTERE VESSATORIO
NON È RICONDUCIBILE AD ALCUNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 1341, CO. 2, C.C
Sentenza | Corte d’Appello di Roma, Pres. rel. Battisti | 25.10.2018 | n.6769
LEASING IMMOBILIARE: AZIONE PER LA RICONSEGNA DEL BENE
AMMESSA EX L. 124/17 LA POSSIBILITÀ CHE LA CONCEDENTE POSSA TRATTENERE I CANONI PERCEPITI E PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL CAPITALE RESIDUO AL NETTO DEL VALORE DEL BENE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 15.10.2018 | n.2733
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-immobiliare-azione-per-la-riconsegna-del-bene
LEASING: RICORSO PER IL RILASCIO DI IMMOBILI EX ART.702 BIS C.P.C.
ALLA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL RAPPORTO EX ART. 1456 C.C., SEGUE SIA UNA PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO, SIA UNA PRONUNCIA DI CONDANNA AL RILASCIO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Marco Cirillo | 12.02.2018 |
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