Ai fideiussori non è applicabile la disciplina relativa ai cd. “contratti del consumatore”, quando il debitore principale riveste la qualità di imprenditore, atteso che, in tal caso, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e che, in ogni caso, l’obbligazione fideiussoria è collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale”
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Sonia Suppressa, con la sentenza del 17 settembre 2019.
Tre fideiussori hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo relativamente ad un contratto di leasing finanziario concesso ad una società, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sul presupposto di essere consumatori, dovendosi individuare quale giudice competente a decidere la controversia quello individuato in ragione della loro qualifica di consumatori.
La banca si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
L’organo giudicante adito ha rilevato che gli opponenti fideiussori non possono invocare la qualifica di consumatori e l’applicabilità della disciplina dei contratti del consumatore in quanto il debitore principale riveste la qualifica di imprenditore e tale qualità attrae quella dei fideiussori.
Al riguardo, il Giudicante ha ritenuto di escludere l’applicabilità di detta disciplina, anche sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea statuendo espressamente che: “Altro argomento valevole ad escludere l’applicabilità della disciplina invocata dagli opponenti è desumibile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito che la persona fisica che stipuli una fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contrato nei confronti di detto ente, può essere considerato consumatore solo se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sia attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”
Il Giudice ha ritenuto che nel caso di specie, questo collegamento funzionale fosse presente e che, al momento della sottoscrizione della fideiussione, gli opponenti rivestivano la carica di soci della obbligata principale e, con la prestazione della garanzia fideiussoria, non soddisfacevano solo l’interesse della predetta società, ma anche un interesse personale e professionale proprio.
Il Giudice, pertanto, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dai fideiussori.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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