Gli interessi determinati dall’applicazione del tasso di mora sulla quota interessi costituiscono una percentuale degli interessi corrispettivi inclusi in ciascuna rata e, invero, sommando gli interessi corrispettivi a quelli di mora si ottiene un monte interessi diverso ed inferiore a quello determinabile in base alla somma dei tassi percentuali. E’ dunque tecnicamente errato sostenere che dall’applicazione del tasso di mora alla quota di interessi deriverebbe un cumulo tra i due tassi.
L’adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l’interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott. Stefano Franchioni con la sentenza del 14.09.2016, n. 2677.
Nel caso di specie una società s.r.l. conveniva in giudizio una società di leasing con la quale aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, chiedendo l’ accertamento della gratuità dello stesso in quanto ritenuto gravante da usura ab origine ovvero, in subordine, la nullità del piano di ammortamento “alla francese” pattuito per indeterminatezza, e sostituzione dello stesso con rate a tasso legale e capitale nonchè la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva la società di leasing chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La società s.r.l censurava il contratto sotto due profili:
a) la somma tra il tasso contrattuale ed il tasso di mora era superiore al tasso soglia;
b) il piano di ammortamento pattuito sarebbe stato indeterminato e avrebbe previsto un meccanismo di tipo anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c..
Quanto alla prima censura mossa da parte attrice, la sommatoria tra i due tassi sarebbe stata determinata dall’applicazione del tasso di mora sull’intera rata, comprensiva di quota capitale e quota interessi.
Rispetto a tale prospettazione, il Giudice osservava che è tecnicamente errato sostenere che dall’applicazione del tasso di mora alla quota di interessi deriverebbe un cumulo tra i due tassi in quanto gli interessi determinati dall’applicazione del tasso di mora sulla quota interessi costituiscono una percentuale degli interessi corrispettivi inclusi in ciascuna rata e, invero, sommando gli interessi corrispettivi a quelli di mora si ottiene un monte interessi diverso ed inferiore a quello determinabile in base alla somma dei tassi percentuali.
In merito alla nullità del piano di ammortamento pattuito, il Tribunale rilevava, oltre alla vaghezza degli assunti attorei con particolare riguardo alla presunta indeterminatezza del piano pattuito, che l’adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore.
A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l’interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.
Nel caso in esame non venivano allegati elementi idonei a ritenere che il piano di ammortamento specificamente concordato dalle parti fosse viziato da anatocismo, essendosi l’attore limitato ad affermazioni e alla richiesta di una C.T.U – inammissibile in quanto avente finalità esplorative -.
In ragione dei suesposti rilievi il Tribunale rigettava la domanda attorea, condannando la stessa a rifondere alla convenuta le spese di lite oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERESSI: IMPROPRIA SOMMATORIA CORRISPETTIVI A MORATORI AI FINI DELLA VERIFICA DELL’USURA
IL METODO DI CAPITALIZZAZIONE ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUN ANATOCISMO OCCULTO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Nona Sezione, Pres. Marvasi – Rel Carlomagno | 20-04-2015
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 n.587
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