L’abbonamento speciale al canone Rai non è dovuto ogni qualvolta l’imbarcazione, ancorché formalmente di proprietà di una società, sia condotta in regime di locazione finanziaria – e, quindi, concretamente utilizzata – da un soggetto il quale non eserciti attività di lucro.
Questo il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale del Piemonte, Pres. Geramano Cortese Emanuela, Rel. Valerio Massimo, con la sentenza del 25 ottobre 2018.
La vicenda ha riguardato l’appello proposto da una società di leasing avverso la sentenza emessa della Commissione Tributaria Provinciale di Torino di conferma dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’omesso pagamento del canone di abbonamento speciale, relativo alla detenzione di apparecchio TV su un’imbarcazione di proprietà della Società stessa.
L’appellante ha fondato il gravame su un unico motivo consistente nella violazione od errata applicazione dei principi in materia di detenzione ex art. 1140 c.c. ed in materia di società esercitanti l’attività di locazione finanziaria (c.d. leasing) e, quindi, l’assoluta carenza di motivazione su un aspetto decisivo della controversia.
L’Ufficio, costituitosi in giudizio, ha contestato il motivo di appello richiamando le difese già svolte avanti la CTP, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
La Commissione, investita del thema decidendum, ha ritenuto l’appello meritevole di accoglimento ed ha rappresentato che la sentenza impugnata muove il ragionamento dal presupposto che 1’imbarcazione sia di proprietà di una società di leasing per dedurre l’assoggettamento di quest’ultima all’abbonamento televisivo speciale, “poiché si configura la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto“.
Tuttavia, il giudicante ha chiarito, che, ai fini dell’assoggettamento del canone c.d. speciale, il presupposto impositivo è costituito dalla mera detenzione di un apparecchio televisivo e non dalla (formale) proprietà dell’imbarcazione su cui quest’ultimo sia installato.
Posto che, in forza del contratto di leasing, la detenzione dell’imbarcazione e dell’apparecchio televisivo a bordo viene trasferita dalla società proprietaria all’effettivo utilizzatore dell’imbarcazione, è solo su tale ultimo soggetto che dovrà essere condotta l’indagine al fine di verificare se il detentore agisca o meno con finalità di lucro.
Invero, con il contratto di locazione la proprietà resta formalmente in capo alla società di leasing, mentre la detenzione qualificata compete unicamente all’utilizzatore.
Al riguardo, il D Lgs. 171/2005, qualifica come unità da diporto ai fini di lucro esclusivamente quelle che il detentore utilizzi per specifiche e tassative attività descritte nella norma, ovvero il noleggio del mezzo a terzi, l’insegnamento della navigazione, ovvero l’organizzazione di immersioni subacquee.
Con riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a restituire quanto versato sia a seguito dell’avviso di accertamento, sia a seguito dell’attivazione d’ufficio di tale abbonamento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la commissione ha accolto l’appello con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese dell’Ufficio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING IMMOBILIARE: L’UTILIZZATORE È TENUTO A PAGAMENTO IMU NONOSTANTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’OBBLIGO CESSA AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DEL BENE
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