Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
Accertata la già comminata risoluzione ex art. 1456 c.c. e dichiarata indi la risoluzione contrattuale per inadempimento del lessee, nulla osta per l’ordine di immediata riconsegna del bene.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Luparelli con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 14 giugno 2018.
IL CASO
Il Tribunale di Roma si pronuncia ancora con successo, su ricorso promosso da società di locazione finanziaria (leasing), ad oggetto la domanda di riconsegna immobile all’esito della comminata risoluzione contrattuale da parte del lessor, attraverso la comminatoria della clausola risolutiva espressa e, sotto il profilo squisitamente processuale, nella forma di cui all’art. 702 bis cpc.
Il Magistrato designato alla trattazione, ancora una volta dando atto che a fronte dell’inadempimento contrattuale della utilizzatrice, parte ricorrente risolveva con lettera raccomandata a/r il contratto di locazione finanziaria, ai sensi e nel rispetto del dettato contrattuale di riferimento.
Nella parte motiva della decisione, peraltro nella contumacia di parte resistente, confermando con riguardo alla sussistenza dell’inadempimento, la giurisprudenza pressoché granitica (sin da Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, giusta la quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass., 1° dicembre 2003, n. 18315; Cass., 11 ottobre 2003, n. 15249; Cass., 7 marzo 2006, n. 4867).
Nel caso portato all’esame, la ricorrente aveva prodotto copia del contratto e allegando l’avvenuto inadempimento dell’impresa utilizzatrice – riconducibile all’ipotesi prevista dalle condizioni generali del rapporto, aveva assolto l’onere di allegazione e prova su di essa gravante, al fine della risoluzione del contratto.
La convenuta, come sopra detto, era rimasta contumace, nè aveva contestato alcunché, né infine fornito alcuna prova su di essa gravante, al fine di evitare la pronuncia dichiarativa della risoluzione.
Ancora il Tribunale di Roma, ha correttamente inquadrato l’inadempimento della convenuta utilizzatrice del bene immobile, nella previsione delle condizioni generali di contratto, sicchè, a seguito della volontà manifestata dalla società concedente, di volersi avvalere di detta clausola, essa determinava la risoluzione di diritto dello stesso e come tale, detta risoluzione doveva essere dichiarata con il provvedimento finale.
Accertata e dunque la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la convenuta è stata condannata al rilascio del bene immobile descritto nel dispositivo.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
Ribaditi e quindi con il provvedimento oggi all’esame, i numerosi interventi su questa stessa rivista, particolarmente concentrati sugli effetti di una pronuncia, incidenter tantum accertativa la già avvenuta risoluzione del contratto di leasing ad opera dell’art. 1456 c.c, rispetto alla II ipotesi di risoluzione ex art. 1453 c.c, solo dal cui passaggio in giudicato deriva la facoltà per la parte creditrice, di messa in esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, nelle forme di cui al libro III cpc.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: APPELLO AD ORDINANZA DI RICONSEGNA BENI IMMOBILI EX ART. 702 BIS CPC
L’ECCEZIONE DI NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI IN PRIMO GRADO IN EPOCA ANTERIORE IL DISPOSTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Sterlicchio | 24.04.2018 | n.2713
LEASING: PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE PER RICONSEGNA BENI IMMOBILI
CONTRATTO DI LEASING, ATTO DI COMPRAVENDITA, LETTERA DI RISOLUZIONE ED ESTRATTO CONTO SONO DOCUMENTI SUFFICIENTI A SUFFRAGARE LA PROVA DEL CREDITO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola | 12.03.2018 |
LEASING: RICORSO PER IL RILASCIO DI IMMOBILI EX ART.702 BIS C.P.C.
ALLA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL RAPPORTO EX ART. 1456 C.C., SEGUE SIA UNA PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO, SIA UNA PRONUNCIA DI CONDANNA AL RILASCIO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Marco Cirillo | 12.02.2018 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno