L’art. 8, comma 2, del DLgs n. 23/2011, nell’individuare il presupposto di applicazione dell’imposta nel possesso di immobili, porta a ritenere che in ipotesi di contratto di leasing risolto, ma senza che sia ancora attuata la consegna del bene, soggetto passivo dell’imposta non possa essere la società di leasing, che non è nel possesso del bene e che non ne ha il godimento, ma l’utilizzatore; ad avvalorare ulteriormente tale conclusione è giunta la previsione contenuta all’art. 1, comma 672, della Legge di stabilità 2014 che ha previsto che in caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sez. 13 – – Pres. Labruna – Rel. Gaudino, sentenza n.2993 – Depositata il 18/05/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SOCIETA’ DI LEASING stipulava in data 2003 un contratto di leasing immobiliare, a mezzo del quale cedeva alla SOCIETÀ X un immobile di proprietà nel COMUNE DI LONATE POZZOLO.
In relazione ai continui mancati pagamenti dei canoni di locazione finanziaria, la predetta società dava avvio alle procedure necessarie onde ottenere la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del locatario e, quindi, la restituzione dell’immobile.
In data 05.11.2014, il COMUNE DI LONATE POZZOLO notificava alla società un avviso di accertamento comportante la richiesta del pagamento del saldo dell’IMU per l’anno 2012, in relazione al cespite in questione.
Con istanza di annullamento in autotutela e contestuale istanza di rimborso delle somme versate a titolo di acconto IMU per l’anno 2012, (poi respinta dal COMUNE DI LONATE POZZOLO), la società rappresentava che il soggetto passivo d’imposta restava il solo locatario dell’immobile fino alla data di riconsegna dell’immobile (non ancora realizzatasi).
La società impugnava l’avviso di accertamento ritenuto infondato ed illegittimo deducendo che nel lasso di tempo intercorrente tra la data di formale risoluzione del contratto di leasing e la data di effettiva riconsegna dell’immobile alla concedente, il soggetto passivo tenuto all’effettivo pagamento dell’imposta è l’effettivo utilizzatore del bene, come indicato nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 23/2011, che prevede che il presupposto dell’imposta sia il possesso dell’immobile, termine da intendersi riferito anche alla effettiva utilizzazione dello stesso fino alla riconsegna.
La Commissione Tributaria Provinciale di Varese accoglieva il ricorso.
Il COMUNE DI LONATE POZZOLO ha appellato la sentenza di prime cure ritenuta infondata.
Ha sostenuto che la norma di cui all’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011 prevede che l’imposta gravi sul locatore per tutta la durata del contratto, senza alcun riferimento all’ipotesi dell’anticipata riconsegna del cespite, e che l’art. 1, comma 672, della Legge n. 147/2013 fa riferimento alla sola imposta TASI, da quelli dell’IMU, che ha presupposti diversi essendo dovuta anche nell’ipotesi di detenzione dell’immobile, mentre il presupposto impositivo dell’IMU è dato dal possesso del bene.
Costituitasi in giudizio la società ha confutato la tesi avversaria ribadendo le argomentazioni già rese e fatte proprie dai primi Giudici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene infondato l’appello del COMUNE DI LONATE POZZOLO e, per l’effetto, doversi confermare la sentenza di primo grado, per i motivi che qui di seguito si espongono, secondo criteri di succinta concisione.
La Commissione, condividendo le conclusioni dei giudici di prime cure, rileva che già la dizione utilizzata dall’art. 8, comma 2, del DLgs n. 23/2011 nell’individuare il presupposto di applicazione dell’imposta nel possesso di immobili, porta a ritenere che in ipotesi di contratti di leasing risolto, ma senza che si sia ancora attuata la consegna del bene, soggetto passivo dell’imposta non possa essere la società di leasing che non è nel possesso del bene e che non ne ha il godimento.
In ogni caso, ad avvalorare ulteriormente tale conclusione, è giunta la previsione contenuta nel comma 672 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 che nell’ambito della disciplina volta a ridefinire la cornice dei tributi di spettanza comunale, raggruppati nella cosiddetta Imposta Unica Comunale, ha previsto che in caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.
Deve pertanto ritenersi che il mutamento di soggettività passiva dal locatario al locatore coincida con la riconsegna dell’immobile alla società di leasing.
L’appello del COMUNE DI LONATE POZZOLO va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza.
Condanna il COMUNE DI LONATE POZZOLO al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti.
Milano, 20 aprile 2016
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