In materia di leasing immobiliare, sussiste l’interesse ad agire (a promuovere un’azione di sfratto per morosità della locataria) della società locatrice, tutte le volte in cui vi è un titolo – rectius sentenza – che dichiara la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria tra la società istante e la locataria e condanna quest’ultima a rilasciare l’immobile in favore della società locatrice.
Questo è il principio espresso dalla Corte Di Appello Bari, Pres. Ancona – Rel. Coluccia, con la sentenza n. 1512 del 24 agosto 2021.
Nella fattispecie de qua è accaduto che una società locataria di un immobile soccombente in primo grado con condanna altresì al risarcimento dei danni in favore della società locatrice e della società che aveva acquisito il bene, agiva in appello onde sentir accertare, tra l’altro, il difetto dell’interesse ad agire in capo alla società locatrice, stante l’avvenuto trasferimento dell’immobile alla nuova società acquirente.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha escluso il difetto dell’interesse ad agire in capo all’originaria società locatrice, fondandosi la sua legittimazione su un titolo – rectius sentenza – che ha dichiarato la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria tra la società istante e la locataria e che ha condannato quest’ultima a rilasciare l’immobile in favore della società locatrice.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato l’appello con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
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