LEASING IMMOBILIARE – IMU – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOGGETTIVITA’ PASSIVA – UTILIZZATORE FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE
L’art. 3, comma 2, del d.lgs.504/92 stabilisce che in caso di contratto di leasing l’utilizzatore è tenuto al pagamento dell’IMU; pertanto occorre individuare se il legislatore abbia voluto comprendere nella “durata del contratto” anche il periodo compreso tra la sua scadenza e l’effettiva restituzione dell’immobile alla società concedente; a tal fine, non sussiste alcun legittimo motivo per ritenere che nel caso della TASI, l’utilizzatore del bene è vincolato, per espressa disposizione legislativa, al pagamento lungo l’intero periodo in cui si protragga la detenzione, fino “… alla data di riconsegna del bene al locatore”, mentre ciò non debba accadere in relazione al previgente tributo IMU.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI – Sez. 45 Pres. Giacalone – Rel. De Tullio – Sentenza n. 8208 – Depositata il 26/09/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SOCIETÀ DI LEASING ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso dell’IMU n. 8693 del 23.4.2014, per l’annualità 2012, pari ad € 10.712,68, da parte del Comune di Marcianise, relativo ad immobile concesso in locazione finanziaria alla SOCIETA s.r.l. (in catasto al fol. OMISSIS, p.lla OMISSIS sub OMISSIS).
La società istante ha sostenuto di non essere obbligata al pagamento dell’IMU, perché l’immobile era ancora detenuto dalla locataria, nonostante la risoluzione del contratto per inadempimento intervenuta in precedenza, il 20.5.2010.
Con sentenza della CTP di Caserta n. 757/05/15del27.1.2015, depositata il 5.2.2015, il ricorso della contribuente è stato accolto. Il primo giudice ha ritenuto che l’IMU è dovuta dal cessionario in leasing anche per il periodo successivo alla cessazione legale del contratto e fino alla riconsegna del bene. La CTP ha statuito che l’art. 1 co. 672 legge 147/2013, dettato in materia di TASI, ha previsto espressamente una sorta di ultrattività del contratto di locazione finanziaria, nel senso che l’imposta è dovuta dall’utilizzatore fino al momento della riconsegna del bene al locatore, quindi anche per il periodo tra la cessazione legale del contratto e la restituzione materiale.
La CTP ha considerato, poi, che tale norma può essere applicata anche all’IMU, nell’ambito di “una lettura coerente e sistematica della disciplina”, in considerazione dell’organicità dell’intervento legislativo del 2013, nell’ambito di un riordino complessivo della materia dei tributi comunali.
Il COMUNE DI MARCIANISE ha proposto impugnazione a questa CTR di Napoli ed ha dedotto, a sostegno del gravame, che: – la disciplina della TASI non può essere estesa all’IMU, in quanto, per la prima, il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati od aree edificabili (art. 1 co. 669 legge 147/2013), mentre, per la seconda, i soggetti passivi sono indicati in maniera tassativa, nei proprietari degli immobili oppure nei titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) (art. 9 co. 1 d.lgs. 23/2011). Pertanto, l’utilizzatore nella locazione finanziaria non rientra tra i soggetti passivi dell’imposta IMU, non essendo titolare di alcun diritto reale. – il tenore letterale dell’art. 3 co. 2 d.lgs. 504/1992, riformulato dall’art. 8 legge n. 99/2009, in materia di ICI, e successivamente riprodotto per l’IMU con l’art. 9 del d.lgs, n. 23/2011 è chiaro e non si presta ad equivoci: stabilisce che il soggetto passivo di imposta “… è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.”.
Il legislatore, dunque, nel contratto di leasing, ha inteso conferire rilievo esclusivamente alla “durata del contratto”, senza alcun riferimento al momento della riconsegna effettiva dell’immobile. – l’art. 1 co. 672 legge 147/2013, dettato in materia di TASI, non può essere esteso, in via analogica, all’IMU, stante il carattere di specialità delle disposizioni tributarie e l’espressa individuazione dei soggetti passivi dell’IMU nella norma regolatrice.
La SOCIETÀ DI LEASING ha contestato l’impugnazione e ne ha chiesto il rigetto.
I MOTIVI DI GRAVAME DEVONO ESSERE RESPINTI.
L’art. 1 co. 672 legge 147/2013 prevede: “In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.”.
II giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la nuova norma dev’essere interpretata nell’intero ambito sistematico del tributo locale e che l’organicità dell’intervento normativo deve indurre a ritenerla applicabile, non soltanto alla TASI, ma anche all’IMU. Si tratta, infatti, di imposte comunali aventi analoghi presupposti impositivi (il finanziamento dei servizi comunali) e base imponibile (il reddito catastale dell’immobile), il che deve spingere ad opinare per una disciplina unitaria.
L’interpretazione propugnata dalla concedente, SOCIETÀ DI LEASING, del resto, è certamente più conforme ai principi informatori della materia, laddove non sussiste alcun legittimo motivo per ritenere che, nel contratto di leasing, l’utilizzatore del bene è vincolato, per espressa disposizione legislativa, al pagamento della TASI lungo l’intero periodo in cui si protragga la detenzione, fino “… alla data di riconsegna del bene al locatore”, mentre ciò non debba accadere in relazione al previgente tributo IMU. Anche in questo secondo caso, così come nel primo, l’effettivo beneficiario del godimento del cespite e delle attività sostenute dal COMUNE, nel cui ambito territoriale esso è collocato, è l’utilizzatore, compreso il periodo in cui, venuta meno la durata giuridica del contratto, egli permanga nella detenzione e nell’utilizzo del bene, ancorché senza più titolo contrattuale nel rapporto civilistico con il concedente.
Non coglie nel segno la censure del COMUNE appellante, nella parte in cui sostiene che la differente disciplina tra le due imposte trova giustificazione nella loro differente natura e presupposti impositivi (l’IMU è connessa soltanto ad un diritto reale dell’utilizzatore). Il novellato art. 3 co. 2 d.lgs. 504/1992, in materia di ICI/IMU, infatti, prevede che “…
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.”.
La stessa legge, dunque, stabilisce che l’IMU, nel contratto di leasing, fa capo non al locatore, ma proprio all’utilizzatore, sicché non può essere posto in discussione che proprio quest’ultimo è tenuto al pagamento, dovendosi soltanto individuare se il legislatore abbia voluto comprendere nella “durata del contratto” anche il periodo compreso tra la sua scadenza e l’effettiva restituzione dell’immobile al concedente. E – a giudizio di questa CTR – una differente disciplina tra durata “legale” del contratto e successiva detenzione sine titulo, da parte dell’utilizzatore, ai fini di cui al tributo IMU in discorso, non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza e di unitarietà dei principi dell’ordinamento tributario.
Da ultimo, va considerata l’imponente mole di precedenti giurisprudenziali di merito, a sostegno della tesi propugnata dalla SOCIETÀ DI LEASING. ed accolta dalla CTP di primo grado (CTR Napoli, sent. n. 6045/16; CTR Milano, sent. 3201/16; CTR Milano, sent. n. 2993/2016; CTP Milano, sent. n. 4274/2016; CTP Firenze, sent. n. 1072/2016; CTP Parma, sent. n. 274/2016; CTP Ferrara, sent. n. 224/2016; CTP Bergamo, sent. n. 334/2016; CTP Parma, sent. n. 465/2016; CTP Brescia, sent. 533/2016; CTP Reggio Emilia, sent. n. 476/2014; CTP Reggio Emilia, sent. n. 218/2016; CTP Mantova, sent. n. 358/2014, CTP Modena, sent. 168/2014; CTP Cremona, sent. n. 51/2016; CTP Modena, sent. n. 167/2015; CTP Lodi, sent. n. 50/2016; CTP Caserta, sent. n. 3689/2016; CTP Pavia, sent. n. 180/2016; CTP Rieti, sent. 177/2016; CTP Teramo, sent. n. 117/2016; CTP Trapani, sent. n. 929/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello proposto dal COMUNE DI MARCIANISE dev’essere rigettato.
Le spese di questo secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del DM 55/2014, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall’art. 4 co. 1 e del valore della controversia (tabella 24. Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), escluse le voci “fase istruttoria” e “fase cautelare”, e vanno poste a carico del COMUNE DI MARCIANISE, per effetto della soccombenza.
P.Q.M.
La CTR di Napoli rigetta l’appello proposto dal COMUNE DI MARCIANISE e lo condanna al pagamento delle spese del secondo grado, in favore del SDL, che liquida in € 1.800,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 15 settembre 2016
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno