
Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
La Legge n. 124/2017, supera ogni dualismo nel leasing, tipicizzando l’istituto e sancendo la natura prettamente finanziaria del leasing; con la conseguenza che delegittima l’applicazione, alla locazione finanziaria, dell’art. 1526 cc, relativo alla vendita con riserva di proprietà.
Per i contratti stipulati anteriormente all’entrata di detta legge, può affermarsi che essa si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Roma, Pres. D’Avino – Rel. Castriota Scanderbeg, con la sentenza n. 1999 del 01 aprile 2025.
IL CASO
L’ utilizzatrice in leasing di un bene immobile proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale di rilascio dell’immobile oggetto di locazione finanziaria, per l’avvenuta restituzione del bene alla concedente e rigettato la domanda riconvenzionale relativa al rimborso dei canoni; con condanna dell’attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Con la domanda di riforma, la parte appellante censurava la sentenza per omessa pronuncia tra chiesto e pronunciato (in particolare sulla natura traslativa del contratto di leasing in oggetto); più precisamente, rilevava che il primo giudice aveva rigettato la riconvenzionale proposta da essa convenuta, avente ad oggetto la restituzione delle rate versate, ritenendo pacifica l’applicazione della clausola contrattuale di cui all’art. 21 e la conseguente inapplicabilità dell’art. 1526 cc., omettendo di determinare la natura del contratto anche in assenza di opposizione da parte dell’attrice.
Con il secondo e terzo motivo censurava l’errata applicazione dell’art. 21 del contratto di leasing, ribadendo la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine all’applicazione della clausola contrattuale di cui all’art. 21, mai opposta da parte della società concedente. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza, con condanna della società appellata alla restituzione delle somme versate, detratta l’indennità di utilizzo da quantificarsi equitativamente dal giudice.
Si costituiva in giudizio la concedente in leasing, chiedendo il rigetto dell’appello per assoluta infondatezza.
COMMENTO
Nella parte motiva della decisione, la Corte Distrettuale ha affermato un principio importantissimo nella materia, giusto il quale la Legge n. 124/2017, supera ogni dualismo nel leasing, tipicizzando l’istituto e sancendo la natura prettamente finanziaria del leasing; con la conseguenza che delegittima l’applicazione, alla locazione finanziaria, dell’art. 1526 cc, relativo alla vendita con riserva di proprietà.
Per i contratti stipulati anteriormente all’entrata di detta legge, ma ancora in corso, è stato affermato che: “La l. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti – in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza – un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”.(ord. 7527/2024).
Di conseguenza, anche per effetto della citata normativa, che la Corte ha ritenuto applicabile al caso portato all’esame, è stata esclusa l’applicazione dell’art. 1526 cc.
Giova allora ricordare che nella risoluzione del leasing traslativo, acquista un ruolo decisivo la restituzione del bene, perché tale evento consente al meccanismo delineato dall’art. 1526 c.c. (primo e comma 2), di esplicarsi nella sua pienezza. La restituzione del bene comporta, per l’utilizzatore inadempiente, il diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo il versamento dell’equo compenso al concedente; mentre, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al concedente, il giudice potrà provvedere alla riduzione d’ufficio dell’indennità convenuta (sul punto ordinanza n. 26531 del 2021 circa il carattere officioso di tale potere, derivante dalla previsione generale dell’art. 1384 c.c., nonché Sezioni Unite n. 2061 del 2021, p. 35, sulla c.d. clausola di confisca). La Corte d’Appello di Roma, in buona sostanza, non ha attribuito carattere retroattivo alla nuova disciplina portata dalla L. n. 124 del 2017, ma ha applicato l’interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”. Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l’ordinamento abbia disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, un contratto che pur diffuso nella pratica, non era qualificabile quale contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica che, pur riconducibile ad un consolidato indirizzo della Suprema Corte, non può che operare su un piano meramente interpretativo, quale è quello proprio del formante giurisprudenziale.
Tale indirizzo è dunque destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore, che in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, non può non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse, non ancora definite. Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora esauriti e sui quali le Corti ed i Tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima dell’anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.
L’appello della parte utilizzatrice è stato quindi respinto, con la condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CONCEDENTE HA DIRITTO A RISCUOTERE I CANONI SCADUTI E QUELLI A SCADERE, DEDOTTO IL RICAVATO DALLA VENDITA DEL BENE SECONDO IL VALORE DI MERCATO
Sentenza | Tribunale Di Roma, Giudice Renato Castaldo | 11.12.2024 | n.18958
IN TAL MODO SI ESPRIME COMUNQUE LA VOLONTÀ DI SCIOGLIERE IL VINCOLO NEGOZIALE E DI OTTENERE LA DECLARATORIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano, Rel. Condello | 15.11.2024 | n.2857
LEASING IMMOBILIARE: INTERESSE AD AGIRE DELLA SOCIETÀ LOCATRICE
SUSSISTE IN TUTTI IN CASI IN CUI VI SIA ALLA BASE VALIDO TITOLO
Sentenza | Corte Di Appello Bari, Pres. Ancona – Rel. Coluccia | 24.08.2021 | n.1512
LEASING IMMOBILIARE: PRETESA VIOLAZIONE DEL PATTO COMMISSORIO E PRETESA NULLITÀ DELL’INTERO RAPPORTO
LA LEGGE N. 124 DEL 2017 DEVE ESSERE CONCRETAMENTE APPLICATA SECONDO UN’INTERPRETAZIONE STORICO-EVOLUTIVA
Sentenza | Tribunale di Latina, Giudice Paola Romana Lodolini | 31.12.2019 | n.3113
LA SOLA RISOLUZIONE ANTICIPATA NON TRASFERISCE IL TRIBUTO
Sentenza | CTR Lombardia, Pres. Craveia – Rel. Mietto | 04.09.2018 | n.3658
LEASING IMMOBILIARE: L’UTILIZZATORE È TENUTO A PAGAMENTO IMU NONOSTANTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’OBBLIGO CESSA AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DEL BENE
Sentenza | CTR di Napoli, Sez. 45, Pres. Giacalone – Rel. De Tullio | 26.09.2016 | n.8208
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