ISSN 2385-1376
Testo massima
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore. Siffatta disposizione, dettata in materia di TASI dalla legge di stabilità 2014, non può non applicarsi anche all’IMU, non potendoci essere discrasia tra i due tipi di tributi, anche per una questione di coerenza del sistema.
L’utilizzatore, dunque, è il soggetto passivo IMU fino alla data di riconsegna dell’immobile, comprovata dal relativo verbale.
Questi i principi espressi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Pres. Sirocchi Rel. Amato, con la sentenza n. 1451 del 18.02.2015.
Nel caso di specie, una società, locataria di un complesso immobiliare in virtù di un pregresso contratto di locazione finanziaria immobiliare, proponeva ricorso, tra gli altri, avverso due avvisi di accertamento IMU.
Al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell’Ente comunale, la ricorrente deduceva che, “una volta risolto il contratto di locazione finanziaria con la società di leasing, soggetto passivo d’imposta è il titolare della proprietà“.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha parzialmente accolto il ricorso, rigettando quelli riuniti relativi all’IMU.
In particolare, il Giudice tributario ha chiarito che “la società locataria resta soggetto passivo di imposta fino al momento della riconsegna dei cespiti“. In tal senso, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con la sentenza n. 392/02/2014, richiamata dal provvedimento in commento.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 626/2015