ISSN 2385-1376
Ove un contratto di leasing venga ceduto dall’utilizzatore originario, professionista, ad una persona fisica, consumatore, a quest’ultimo è opponibile la clausola di competenza territoriale esclusiva presente nel contratto, poiché la cessione è una operazione neutra che lascia immutate le posizioni e gli obblighi delle parti.
Questo è il principio confermato dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni, che con sentenza depositata in data 29.09.2015, si è uniformato ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Nel caso di specie il ricorrente, in qualità di cessionario del contratto di leasing relativo ad un’imbarcazione da diporto, aveva instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare e quantificare i costi sostenuti per la manutenzione ed il rimessaggio dell’imbarcazione dopo la comunicazione di recesso, ovvero il valore di mercato al momento del recesso, nonché quello attuale dell’imbarcazione.
In particolare, il ricorrente, subentrato nel contratto di locazione finanziaria alla originaria società utilizzatrice, instaurava l’azione per l’accertamento tecnico preventivo avvalendosi della disciplina prevista all’art. 63 del Codice del Consumo (foro del consumatore), nonostante il contratto di leasing oggetto di causa prevedesse esplicitamente una deroga alle norme di cui agli artt.18 e seguenti del c.p.c., mediante l’individuazione di un foro esclusivo pattizio.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dalla resistente, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore di quella del Tribunale di cui alla sopra citata disposizione contrattuale, ritenendo che l’addotta qualità di consumatore del ricorrente non fosse ostativa all’applicazione della clausola derogativa della competenza.
Con le statuizioni in commento, il Tribunale ha dunque fatto proprie le argomentazioni già sviluppate dalla Suprema Corte con sentenza n. 24799 del 05.11.2013.
Testo del provvedimento
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