In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Armano – Rel. Iannello, con la sentenza n. 13956 del 23.05.2019.
IL CASO
Una società di leasing otteneva dal giudice di merito decreto ingiuntivo di pagamento, per l’importo richiesto a titolo di penale contrattuale, come derivante dalla anticipata risoluzione del contratto. Parte resistente aveva proposto opposizione, eccependo l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che la nullità della clausola relativa agli interessi di mora; in via riconvenzionale invocando la condanna dell’opposta al risarcimento del danno, per la asserita inerzia dimostrata al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo, relativo al furto subito.
Espletata in corso di causa una CTU contabile, il Tribunale rigettava l’opposizione. Tale pronuncia veniva confermata anche dal giudice di appello, rilevando che il complessivo importo ingiunto, trovava giustificazione nel combinato disposto di due clausole contrattuali, la cui validità ed efficacia non era stata posta in dubbio dall’appellante: 1) la prima, disciplinante la ipotesi relativa al furto del bene; 2) la seconda, relativa all’indennizzo previsto per il caso di risoluzione anticipata del contratto, alla quale espressamente rinviava anche la prima.
Le conclusioni inoltre come rassegnate dal consulente tecnico, avevano escluso che il lessor, nel quantificare l’indennizzo, avesse applicato interessi anatocistici, ovvero superiori al tasso soglia. Ancora la Corte distrettuale, dando atto che secondo quanto pacificamente riferito nel corso del giudizio d’appello, il bene era stato nel frattempo recuperato e quindi venduto a terzi, con la conseguente riduzione del credito vantato dalla concedente, rispetto alla pretesa iniziale di essa ultima, oltre interessi moratori. Avverso tale decisione il lessee parte soccombente proponeva allora ricorso avanti i giudici di legittimità, sulla base di due motivi, cui resisteva la società di leasing.
IL COMMENTO
La Cassazione, a motivo della decisione, ha espressamente evidenziato che proprio dalla lettura integrale delle norme contrattuali portate all’esame e, più in generale, attraverso la disamina dell’intero regolamento di interessi, alla espressione utilizzata dai contraenti di “indennizzo spettante al Concedente”, dovesse attribuirsi il significato inequivocabile di un indennizzo quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale.
Quanto alle clausole disciplinanti l’ipotesi di furto del bene, lo scopo altro non è che quello di porre il rischio di perimento della cosa a carico dell’utilizzatore, senza per ciò solo aggravare gli obblighi che sarebbero stati a carico di quest’ultimo ove il contratto avesse avuto normale esecuzione. Un tale scopo non appare in contrasto con norme imperative, giacchè previsto, anche per analogia, dall’art. 1523 c.c., in tema di vendita con riserva della proprietà.
La Corte ha richiamato anche i precedenti interni (Cass. 14/10/2011, n. 21301; Cass. 03/05/2002, n. 6369 e Cass. 11/02/1997 n. 1266) e quindi confermato la natura non vessatoria della clausola contrattuale che poneva a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita della cosa, in quanto contemplante una disciplina pattizia conforme al dettato normativo di una disposizione analogicamente applicabile a tale tipo di rapporto, quale era quella di cui all’art. 1523 c.c. in tema di vendita a rate con riserva di proprietà. Ed ancora, anche la sentenza 1266/97 dichiarando la natura non vessatoria della clausola negoziata su una fattispecie analoga, al punto da ritenerla valida indipendentemente dalla specifica sottoscrizione a norma dell’art. 1341 c.c. L’assunzione di ogni rischio da parte dell’utilizzatore – scrivevano i giudici della Suprema Corte già all’epoca – integrava infatti un elemento caratteristico e naturale del contratto di leasing.
Alla inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. del primo motivo di ricorso, ha fatto quindi seguito la pari valutazione di inammissibilità, del secondo motivo. La Corte, infatti, ha evidenziato che le clausole portate all’esame tendevano ad una allocazione del rischio da perdita del bene a carico dell’utilizzatore, per fatto ad esso non imputabile, sicché nei termini appena precisati, dette clausole non presupponevano affatto l’inadempimento dell’utilizzatore, né avevano funzione risarcitoria. Rectius, escludendo che in esse potessero effettivamente individuarsi i caratteri di una clausola penale. Per clausola penale deve intendersi, de jure condito, la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti, sicché essa non è configurabile allorché sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata.
Dal ragionamento che precede, ben potendo essere rimessa alla autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. una pattuizione sul modello in concreto deciso dalla Suprema Corte, deve intendersi quale clausola atipica, seppure inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore, la clausola penale. Spesso nella materia leasing, si è confuso il significato di dette clausole, attribuendo alle stesse e proprio un significato, quello di penale contrattuale, che nella realtà giuridica non v’è.
Il ricorso è stato quindi respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA NON HA CARATTERE VESSATORIO
NON È RICONDUCIBILE AD ALCUNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 1341, CO. 2, C.C
Sentenza | Corte d’Appello di Roma, Pres. rel. Battisti | 25.10.2018 | n.6769
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-la-clausola-risolutiva-espressa-non-ha-carattere-vessatorio
LEASING: NON È VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE PONE A CARICO DELL’UTILIZZATORE IL RISCHIO PER LA PERDITA DEL BENE
TALE PATTUIZIONE È CONFORME ALLA DISCIPLINA LEGALE DESUMIBILE IN VIA ANALOGICA DALL’ART.1523 C.C.
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola | 31.12.2016 | n.24388
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-non-e-vessatoria-la-clausola-che-pone-a-carico-dellutilizzatore-il-rischio-per-la-perdita-del-bene
LEASING: L’UTILIZZATORE È TENUTO AL PAGAMENTO, ANCHE SENZA LA CONSEGNA DEL BENE DAL FORNITORE, SE HA SOTTOSCRITTO IL VERBALE DI CONSEGNA
AL CONCEDENTE SPETTANO I CANONI DI LEASING, A FRONTE DEL RICEVIMENTO DEL VERBALE SOTTOSCRITTO SENZA RISERVE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Armano – Rel. Gorgoni | 23.05.2019 | n.13953
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-lutilizzatore-e-tenuto-al-pagamento-anche-senza-la-consegna-del-bene-dal-fornitore-se-ha-sottoscritto-il-verbale-di-consegna
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno