La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall’onere di provarne l’importanza.
La risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell’inadempimento della controparte.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Chiarini – Rel. Dott. Guizzi, con la sentenza n. 29017 del 13.11.2018.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO INFONDATA IN CASO DI USO LEGITTIMO DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’ART. 1460 C.C. TENDE SOLO A PARALIZZARE LA PRETESA DI ADEMPIMENTO DI CONTROPARTE ALLA PRESTAZIONE AD ESSA RISERVATA
Sentenza | Corte di Appello di Roma, sez. terza, Pres. E. Verde – Rel. A. M. Sterlicchio | 25.08.2016 | n.5089
LEASING: LEGITTIMA LA CLAUSOLA CON PREVISIONE DI RISOLUZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE
NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONE DEL CODICE DEL CONSUMO
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna | 28.03.2017 |
LEASING: LA L. 124/2017 È APPLICABILE ANCHE AI CONTRATTI RISOLTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
È NECESSARIO CHE GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE NON SI SIANO ANCORA REALIZZATI
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Cesare Massetti | 12.12.2017 | n.3169
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