In tema di contratto di leasing, la mera difformità tra il c.d. tasso leasing indicato nel contratto e quello effettivamente applicato non si traduce in una violazione dell’art. 117 TUB, allorché esso sia comunque determinabile.
Infatti, se dal contenuto nel contratto e dal piano finanziario sottoscritto è possibile desumere parametri come il costo globale dell’opera, l’esatto anticipo versato, l’importo e il numero dei canoni periodici, la data in cui sono iniziati i versamenti dei canoni, l’importo dell’opzione finale e della data di scadenza del contratto, potrà facilmente risalirsi al tasso effettivo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano-Rel.Rubino, con la ordinanza n. 28983 del 18 ottobre 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MANCATA O INESATTA COMUNICAZIONE DEL TASSO LEASING ALLA CLIENTELA NON DETERMINA NULLITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Francesca Ercolini | 15.09.2019 | n.1720
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