Provvedimento segnalato dall’ Avv. Andrea Apostolo del foro di Milano
Le disposizioni di cui alla L.124/17 in tema di risoluzione per inadempimento sono applicabili anche a quei rapporti risolti prima della sua entrata in vigore, ma i cui effetti della risoluzione – vendita o ricollocazione del bene – non si sono ancora realizzati.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Cesare Massetti con la sentenza n. 3169 del 19.12.2017.
Nel caso considerato il fallimento di una società utilizzatrice conveniva in giudizio la società di leasing deducendo che a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, doveva ritenersi illegittima la pretesa della concedente di trattenere tutti i canoni riscossi e, in più, di ottenere la restituzione del bene, in quanto configurante un indebito arricchimento, sia, volendo considerare non pendente il contratto alla data del fallimento, avendo riguardo il disposto dell’art. 1526 c.c., sia, a voler considerare pendente il contratto alla data del fallimento, in virtù dell’art. 72 quater 1. Fall; chiedendo nel primo caso la restituzione dei canoni pagati, detratto l’equo indennizzo per l’uso del bene e, nel secondo caso, la differenza tra il credito residuo in linea capitale e il corrispettivo della vendita del bene a condizioni di mercato.
Si costituiva in giudizio la società di leasing, contestando in toto gli assunti avversari.
Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che, essendosi già sciolto il contratto alla data del fallimento, non vi era motivo per discutere dell’art. 72 quater 1. fall., in quanto inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.
Ristretta l’analisi all’applicabilità dell’art 1526 c.c., il Giudice ha chiarito che tale norma, applicata analogicamente al leasing traslativo, risponde ad una finalità di riequilibrio delle posizioni delle parti nel momento della risoluzione del contratto, e mira ad evitare un ingiusto arricchimento a favore della concedente, la quale, attraverso la restituzione del bene e il pagamento di tutti i canoni, potrebbe ottenere più di quanto avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
Così individuata la ratio della norma invocata da parte attrice, il Giudicante ha osservato altresì che a garantire il riequilibrio delle posizioni delle parti in ipotesi di risoluzione per inadempimento, interveniva già la clausola penale, la quale, prevedendo che dall’ammontare dei canoni dovuti venisse detratto un importo pari al ricavato della vendita, scongiurava ex se l’ipotesi di un indebito arricchimento della concedente, sicchè non vi era bisogno di fare ricorso all’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., dato che la disciplina pattizia di cui alla clausola penale prevale sulla disciplina legale.
Sul punto il Magistrato ha considerato ancora che, a confermare tale impostazione interpretativa già pacificamente condivisa, è di recente intervenuto il legislatore con l’art. n. 138 della L.124/17 il quale testualmente prevede che “…il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.”
Pur in assenza di alcuna disciplina transitoria, il Tribunale ha ritenuto di dover aderire all’ indirizzo interpretativo maggiormente condiviso in dottrina secondo cui la nuova legge può legittimamente ritenersi applicabile anche a quei rapporti risolti prima della sua entrata in vigore, ma i cui effetti della risoluzione non si sono ancora realizzati.
Posto dunque che, nel caso considerato il bene non era stato ancora venduto, il Giudice si è pronunciato nel senso di ritenere improponibile la domanda, chiarendo però la legittimità condotta contestata da controparte, in primis in virtù della novella legislativa ed in secundis in forza delle pattuizioni contrattuali.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LEASING: LA LEGGE N. 124/17 TROVA APPLICAZIONE ANCHE DOPO LA FORMAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM ED A PROCESSO GIÀ INIZIATO
VIENE MENO IL DOGMA DELLA NATURA ATIPICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Simone Antonio Castelnuovo | 13.01.2018 | n.847
LEASING- ANCORA SULLA LEGGE 124/17: TRA OVERRULLING E JUS SUPERVENIENS PREVALE IL SECONDO
L’art. 11 delle preleggi non costituisce un limite alla immediata applicazione della riforma
Articolo Giuridico | 11.01.2018 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno