Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
In ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente resta proprietario del mezzo concesso in locazione finanziaria e pertanto è libero di ri-vendere a chiunque creda e per il miglior prezzo, il mezzo ritornato in suo possesso, dopo la risoluzione del contratto, senza dover od essere tenuto a preferire il conduttore che, in ritardo nei pagamenti, perde il diritto di riscatto e la considerazione di solvibilità.
Questo il principio espresso dalla sentenza del Tribunale Di Roma, Dott. Simone Antonio Castelnuovo n. 847 del 13 gennaio 2018.
IL CASO
L’utilizzatore dei beni, obbligato principale, unitamente ai garanti fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, avente ad oggetto il credito maturato dalla società di locazione finanziaria a titolo di canoni scaduti ed insoluti, previa decurtazione dell’importo come ricavato dalla vendita del bene a terzi, oltre agli interessi di mora.
La parte opponente assumeva la natura traslativa del contratto di leasing e la conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c., chiedendo dunque in via riconvenzionale la restituzione dei canoni già pagati alla scadenza delle rate; deduceva altresì il mancato rispetto del diritto della società creditrice di vedersi rivendere il bene dopo la risoluzione del contratto e la susseguente restituzione dello stesso, contestando la contabilità dare-avere come indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
L’opposta società di leasing si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione del contratto come leasing traslativo, confermando la circostanza della restituzione del bene e la rivendita a terzi e precisando con l’occasione che da una più approfondita disamina degli importi dovuti, la somma ingiunta era superiore rispetto al credito effettivamente vantato e maturato.
Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione e rigettati i mezzi istruttori come articolati dagli opponenti, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. ad una udienza fissata nel mese di dicembre dell’anno 2017 , ad una udienza cioè successiva l’entrata in vigore, della Legge 4/8/2017 n. 124 (Legge sulla Concorrenza), che sappiamo aver finalmente riconosciuto la natura tipica del contratto di locazione finanziaria, tracciandone gli elementi distintivi.
Il Tribunale di Roma, con la Sentenza oggi in commento, ha quindi rigettato l’opposizione di parte attrice, richiamando nei motivi principali della decisione proprio la novella legislativa di cui alla Legge n. 124/17, descrivendone brevemente i contenuti sostanziali come esposti all’art. 1 commi 136 – 140, che introducono la definizione del contratto di leasing finanziario, seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti ed alle conseguenze della risoluzione per inadempimento.
Il Giudice ha inoltre evidenziato la manifesta volontà da parte del legislatore, di coordinare il pacchetto normativo dedicato alla tipizzazione del contratto di leasing, con alcune disposizioni normative che ancora oggi si interessano a tale fattispecie contrattuale, quali il richiamo come contenuto all’art. 1 comma 140, all’art. 72 quater del Regio Decreto n. 267/1942 del 16.03.1942 (L. Fall.), che disciplina la sorte del contratto di leasing finanziario in caso di fallimento dell’utilizzatore, oltre che il richiamo alla disciplina del leasing finanziario di immobili da adibire ad abitazione principale, come introdotta dall’art. 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della L. n. 208/2015 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016).
Ciò posto il Tribunale ha osservato che, come ricavabile dai primi commenti sul tema, il legislatore abbia voluto tipizzare la fattispecie negoziale del leasing finanziario, vista la previsione di una disciplina “abbastanza dettagliata”; in buona sostanza rilevando il venir meno del dogma della natura atipica di tale tipologia contrattuale, da parte di una sostanziale corrente di pensiero.
Ancora il Giudicante, esponendo di condividere e quindi di riportarsi alla novella legislativa, si è pronunciato nel senso di ritenere del tutto confutate e superate tutte le deduzioni di parte opponente, sicché l’unico punto oggetto di determinazione nel dictum finale, era soltanto la esatta quantificazione degli importi da corrispondere, quale conseguenza della risoluzione del contratto.
Quanto alle eccezioni mosse dai garanti fideiussori, il Tribunale ha precisato che essi avevano sottoscritto una fideiussione a prima richiesta, per ciò tale preclusiva di alcuna formulazione di eccezioni in astratto proponibili solo dall’obbligato principale, giacché disgiunta la obbligazione assunta dal garante, da quella del garantito.
Ancora a sostegno del rigetto della opposizione, il Magistrato ha affermato che in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il lessor parte concedente restava l’esclusivo proprietario del bene concesso in locazione finanziaria e che il medesimo concedente era libero di rivendere a chiunque creda e per il miglior prezzo, il bene ritornato in suo possesso dopo la risoluzione del contratto, senza dover essere tenuto a preferire il conduttore che, in ritardo nei pagamenti, aveva comunque perso il diritto di riscatto, oltre che la considerazione di solvibilità, nei propri confronti, a nulla valendo, infine, la dedotta proposta di acquisto effettuata dal conduttore del bene, ritornato nella disponibilità giuridica della parte concedente, attesa la mancata corresponsione dei canoni scaduti ed insoluti.
Sulla scorta di tali considerazioni, l’opposizione è stata quindi integralmente rigettata, con la revoca del decreto ingiuntivo al quale è stata sostituita la pronuncia di condanna al pagamento somme, giusta la precisazione del credito effettivamente vantato dalla società di leasing nel corso dello stesso giudizio di opposizione; con la condanna delle parti opponenti al pagamento dei compensi di lite.
IL COMMENTO
La Sentenza che abbiamo brevemente riassunto, è stata emessa pochi giorni dopo la pubblicazione su questa stessa rivista, dell’articolo giuridico, a firma dello scrivente, con il quale sostanzialmente si è affermata la tesi che segue: … l’art. 11 delle preleggi, non costituisce un limite alla immediata applicazione della riforma di cui alla più volte richiamata Legge n. 124/17 e tra le due distinte ipotesi di overrulling da un lato e jus superveniens, dall’altro, deve prevalere senz’altro il secondo.
Detta sentenza, in buona sostanza, appare costituire quel caso concreto, che mutua quasi alla lettera il contenuto della sintetica dissertazione di cui all’articolo giuridico sopra richiamato.
V’è infatti da osservare che il thema decidendum proposto dalla parte opponente con il primo atto di citazione introduttivo del giudizio, afferiva la pretesa della esistenza di un contratto di locazione finanziaria di natura traslativa, tale da legittimare il richiamo all’art. 1526 c.c., con la conseguente domanda ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in costanza di rapporto, oltre che contestare il diritto della società creditrice di rivendere il bene, dopo la risoluzione del contratto e la susseguente restituzione dello stesso, con la pretesa che la parte concedente avrebbe semmai dovuto rivendere lo stesso bene all’originario utilizzatore, giusta la formulazione di una proposta di acquisto, ad acta.
Alla data della domanda giudiziale, formulata nell’anno 2013, la Legge n. 124/17 non esisteva, ma il richiamo alla predetta legge è stato comunque speso dalla difesa di parte opposta, all’interno delle note autorizzate che hanno preceduto la discussione finale fissata a dicembre dell’anno 2017, della lite, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 281 quinquies c.p.c..
La Sentenza appare quindi di fondamentale importanza, a parere di chi scrive, atteso che essa ratifica la opinione già espressa in punto di inapplicabilità dell’art. 11 delle preleggi, all’esito della entrata in vigore della L. n. 124/17 (tale da ricondurre in astratto gli effetti di detta entrata in vigore, al fenomeno del c.d. overrulling), optando invece correttamente il Tribunale di Roma, per la affermazione piena dello jus superveniens, allo stato degli atti e nella fase in cui il processo si trovava alla data di entrata in vigore della stessa Legge.
Ancora la Sentenza in commento, appare condividere quanto già esposto con l’articolo già pubblicato su questa rivista sul tema overrulling – jus superveniens, nella parte in cui la chiusura svolta dal legislatore con il comma 140 dell’art. 1, il quale dispone che restano ferme sia le previsioni di cui all’art. 72 quater della Legge Fallimentare, sia le disposizioni in materia di immobili da adibire in abitazione principale di cui alla Legge di Stabilità 2016, vada letta in coordinamento con i commi 136 – 139 del medesimo art. 1, che una volta per tutte sgombera il campo dal richiamo apodittico alla analogia juris ex art. 1526 c.c. nella materia della locazione finanziaria, con la tipizzazione piena dello stesso contratto di leasing, quale contratto di finanziamento puro per le imprese.
Lo abbiamo già scritto, non sono affatto casuali i richiami sia alla Legge Fallimentare, sia alla Legge di Stabilità, come contenuti all’interno della L. n. 124/17, al contrario potendosi confermare che anche il legislatore della Legge Speciale, con l’introduzione dell’art. 72 quater L.F., aveva inteso escludere, nei rapporti e nella disciplina leasing-fallimento, il richiamo all’art. 1526 c.c., concentrandosi il legislatore del fallimento su di una unica fattispecie di contratto di leasing finanziario, scevra da ogni richiamo alla vendita con riserva della proprietà.
Pari esclusione in radice, del noto discrimen, potendosi infine leggere proprio all’interno della Legge di Stabilità 2016 riguardante la fattispecie di immobili da adibire ad abitazione principale.
Ciò che depone a sostegno di un percorso volto alla eliminazione di ogni discrimen, che inizia nell’anno 2006, con la introduzione dell’art. 72 quater, si rafforza nell’anno 2015, con la Legge di Stabilità 2016 per culminare, de jure condito, nell’anno 2017.
Se il Tribunale di Roma avesse solo per un istante considerato l’art. 11 delle preleggi, non avrebbe certamente emesso una sentenza che, contrariamente al principio generale che la Legge vale solo per l’avvenire, ha fatto invece proprio il contenuto integrale della novella.
In qualunque stato e grado del processo, essa costituisce oramai l’unico punto di riferimento, ad avviso dello scrivente addirittura rilevabile d’ufficio in appello, con il limite soltanto del giudizio promosso avanti i giudici della Legge, in relazione al cui evento non può certamente escludersi l’imminente emissione di una ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, tale da dettare una regola per tutti i casi già definitivamente decisi nel merito.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LEASING- ANCORA SULLA LEGGE 124/17: TRA OVERRULLING E JUS SUPERVENIENS PREVALE IL SECONDO
L’art. 11 delle preleggi non costituisce un limite alla immediata applicazione della riforma
Articolo Giuridico | 11.01.2018 |
ULTERIORI COMMENTI E RIFLESSIONI ALLA LEGGE 4.08.2017 N. 124
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LEASING: PRIMO COMMENTO ALLA LEGGE 4.8.2017 N. 124 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
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