In tema di contratto di leasing, anche se la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, è rilevabile d’ufficio, e quindi può essere denunciata dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel.Rubino, con la ordinanza n. 28983 del 18 ottobre 2023.
Accadeva che la debitrice proponeva ricorso per cassazione articolato in venti motivi, nei confronti della banca con la quale aveva sottoscritto contratto di leasing per ottenere la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello territoriale.
In particolare, con il sesto motivo la società ricorrente denunciava la nullità della sentenza d’appello là dove, pur affermando la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto derivante dalla pattuizione di interessi convenzionali usurari, la rigettava per essere stata sollevata soltanto nella seconda comparsa conclusionale e nella seconda memoria di replica.
La Suprema Corte affermava che seppure l’eccezione anzidetta sia rilevabile d’ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni.
Sulla base di questo rilievo e dell’esame degli altri motivi, la Corte rigettava il ricorso, ponendo a carico della ricorrente le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL GIUDICE NON PUÒ PROCEDERE AUTONOMAMENTE ALLA RICERCA DELLE RAGIONI DELLA PRETESA
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno | 13.01.2016 | n.632
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