Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
La rinunzia tacita all’effetto risolutivo richiede un comportamento inequivoco, chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto.
La recezione dei pagamenti anche dopo la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c, non costituisce chiara manifestazione di rinuncia agli effetti della risoluzione stessa, giacché persistono gli obblighi di cui all’art. 1591 c.c.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Bari, sezione seconda, Pres. Rel. Dott. Grillo con la sentenza n. 1334 del 22 dicembre 2016.
IL CASO
La società di locazione finanziaria aveva invocato, in prime cure, nella forma del procedimento cautelare, l’ordine di restituzione, in favore di essa società attrice, dell’immobile oggetto del contratto, con la condanna del convenuto al pagamento delle somme come derivanti a titolo di canoni di locazione finanziaria ed altri oneri scaduti ed insoluti, oltre interessi di mora, nella misura convenuta ed al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società finanziaria per effetto dell’occupazione indebita dell’immobile.
Il convenuto si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la società attrice avesse rinunciato ad avvalersi degli effetti della risoluzione contrattuale.
Acquisita la documentazione in atti, il Tribunale adito pronunciò sentenza con cui rigettò la domanda, regolando le spese processuali secondo il principio di soccombenza, poste a carico della società attrice.
Con il gravame, il lessor ha quindi impugnato la decisione del Tribunale, per avere erroneamente ritenuto che i pagamenti eseguiti a più riprese dall’utilizzatore nelle more del procedimento cautelare, antecedente all’introduzione del giudizio di merito, avessero sanato la mora maturata fino a quel momento e, per altro verso, che essa stessa, accettando i detti pagamenti, avesse tacitamente rinunciato ad avvalersi dell’effetto risolutivo derivato dall’invio della missiva con cui aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Ad avviso dell’appellante, il contratto dedotto in giudizio non avrebbe più spiegato i suoi effetti tra le parti, essendo intervenuta la risoluzione, con la conseguente operatività delle obbligazioni a carico dell’utilizzatore, previste dal dettato contrattuale di riferimento e cioè: 1) il pagamento dei canoni scaduti e a scadere, rimasti insoluti alla data di risoluzione; 2) la restituzione dell’immobile oggetto della locazione entro 30 gg. dalla ricezione della manifestazione di volontà del concedente di risolvere il contratto; 3)il pagamento degli interessi convenzionali di mora, dalla scadenza di ciascun singolo canone sino al soddisfo.
Il procedimento ex art. 700 c.p.c. ante causam – ha osservato l’appellante – avrebbe avuto ad oggetto soltanto la restituzione del bene concesso in locazione, al fine di prevenire il pregiudizio derivante dal mancato impiego dell’immobile, fatta salva, invece, ogni iniziativa in separata sede, per il conseguimento dei canoni di locazione scaduti e non saldati.
Pertanto, ad avviso dell’appellante e contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la società finanziaria, lungi dal rinunciare ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, avrebbe perseguito soltanto la finalità di ottenere l’adempimento coattivo delle obbligazioni scaturenti dalla risoluzione del contratto, in tale ottica accettando i pagamenti parziali, inferiori al dovuto, come tali inidonei a sanare la mora maturata fino a quell’epoca.
Il contegno tenuto dalla società finanziaria, pertanto, non avrebbe potuto essere interpretato – contrariamente al decisum del primo Giudice – come rinuncia tacita alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria, in difetto dell’animus.
Ancora l’appellante si doleva della pronuncia impugnata, giacché il Tribunale non avrebbe tratto le dovute conclusioni dal perdurare dell’inadempimento ascrivibile all’utilizzatore, non avendo il medesimo versato alcuna ulteriore somma, a far data dall’ultimo tardivo pagamento.
Pertanto – osservava l’appellante – quand’anche si fosse ritenuto pregiudicato il diritto della società finanziaria alla risoluzione del contratto per effetto dei predetti pagamenti, parziali e tardivi, avvenuti in pendenza del giudizio cautelare, la pronuncia di risoluzione del contratto non avrebbe potuto comunque essere negata, stante il protrarsi dell’inadempimento ascrivibile all’utilizzatore per il mancato pagamento del residuo dovuto, senza considerare che, alla scadenza convenzionale del contratto, verificatasi anni prima, l’utilizzatore-locatario aveva comunque omesso di esercitare l’opzione tra la restituzione dell’immobile e l’esercizio del riscatto, continuando a utilizzare il cespite immobiliare, di rilevante valore, senza corrispondere il dovuto.
Orbene, ad avviso della Corte distrettuale, le censure mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado sono risultate parzialmente fondate.
A motivo della decisione, il Tribunale ha sancito il principio per cui, se pur vero che il creditore il quale si sia avvalso della clausola risolutiva espressa possa rinunciare tacitamente all’effetto risolutivo, è anche vero che, a tal fine, non possa prescindersi dall’osservanza di un comportamento inequivoco, chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto (cfr. Cass. Sez. 3,08/01/1991 n. 90; 14/04/1975 n. 1409).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, nel comportamento tenuto dalla società di leasing in pendenza del procedimento cautelare ante causam, non era ravvisabile l’imprescindibile requisito dell’inequivocità dell’intento perseguito dal lessor, nel senso di rinunciare agli effetti della risoluzione contrattuale provocata con lettera racc. A/R, in virtù della facoltà prevista contrattualmente.
Invero, come sostenuto dalla difesa della società concedente, secondo il regolamento contrattuale – a prescindere da ogni valutazione circa la sua piena conformità a legge – all’esercizio della facoltà di risolvere il contratto, a fronte dell’inadempimento dell’utilizzatore, facevano seguito precisi obblighi a carico di quest’ultimo, consistenti nel pagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti nonché degli interessi, oltre alla restituzione del cespite concesso in locazione finanziaria ed all’ulteriore risarcimento del danno.
Pertanto, pur avendo richiesto ante causam, con la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., la restituzione dell’immobile sul presupposto della risoluzione contrattuale, non poteva escludersi che la società finanziaria – come dalla stessa allegato – avesse accettato i pagamenti parziali, nelle more del procedimento cautelare, nell’intento di realizzare comunque diritti dalla stessa ritenuti a sé spettanti in attuazione del regolamento di interessi.
In altre parole, il diritto a percepire i canoni scaduti e rimasti insoluti sarebbe stato esercitabile, secondo il regolamento contrattuale, sia in pendenza del rapporto di locazione finanziaria, sia nell’ipotesi di scioglimento per effetto dell’esercitata facoltà di recesso ricollegabile all’inadempimento dell’utilizzatore.
L’accettazione dei canoni corrisposti tardivamente da quest’ultimo, in assenza di espresso chiarimento sul punto, non poteva interpretarsi in maniera inequivoca come volontà della società creditrice di abbandonare gli effetti derivanti dalla risoluzione contrattuale, proseguendo nel rapporto (per una analoga fattispecie, in materia di risoluzione del contratto locativo, cfr. Cass. Sez. 3, 08/01/1991 n. 90; 14/04/1975 n. 1409).
Né, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, poteva trarsi argomento a favore della rinuncia tacita, dal fatto che la clausola delle condizioni generali di contratto sarebbe in contrasto con la disciplina legale di cui all’art. 1526 cod. civ.
Invero, ai fini dell’interpretazione del comportamento della parte contraente, dovendosi tenere conto dell’intento, oggettivamente percepibile, dalla stessa perseguito, a prescindere dalla legittimità, o meno, della pretesa azionata giudizialmente.
Ne derivava quindi che nonostante il pagamento tardivo dei canoni di locazione, il rapporto contrattuale – diversamente da quanto opinato dal primo Giudice – doveva ritenersi irrimediabilmente risolto alla data della manifestazione di volontà espressa nella forma dell’art. 1456 c.c., per effetto dell’esercizio, da parte della società concedente, della facoltà di recesso contrattualmente prevista, a fronte dell’indiscusso inadempimento dell’utilizzatore al pagamento puntuale dei canoni dovuti.
Il corollario dell’accertata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, ha concluso la Corte distrettuale di Bari, è costituito quindi dall’obbligo restitutorio dell’immobile da parte dell’utilizzatore.
Giova infine precisare che la sentenza in parola ha accolto solo parzialmente l’appello, laddove sul resto del thema decidendum portato all’esame ed in particolare in ordine alla determinazione dell’equo compenso, come derivante dalla pretesa di parte appellata di restituzione dell’ammontare dei canoni corrisposti in pendenza di rapporto, in applicazione della disciplina di cui all’art. 1526 c.c., essa Corte ha ritenuto non tempestive le domande delle parti del processo sul punto, rimandandole ad un eventuale ulteriore giudizio, ove proposto.
In definitiva, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’appellato è stato condannato al rilascio dell’immobile oggetto della locazione finanziaria, con la applicazione del principio di soccombenza alle spese del doppio grado, solo parzialmente compensate.
IL COMMENTO
In questa stessa rivista, abbiamo già commentato l’ordinanza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 8 novembre 2016, ove ampio risalto è stato offerto alla non necessità di un atto stragiudiziale, per avvalersi della clausola risolutiva espressa, potendo tale volontà essere manifestata con la instaurazione del giudizio.
Con l’occasione evidenziando che l’unica differenza fra la ipotesi di risoluzione in sede stragiudiziale e risoluzione contenuta nel primo scritto introduttivo del processo e/o nella prima risposta, consiste nel fatto che nella seconda ipotesi, se la domanda è fondata, la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non anche ad un momento anteriore; in buona sostanza richiamando i principi come espressi da Cass.24 settembre 1981 n. 5175, con le differenze che derivano dalla azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., che tende ad una pronuncia dichiarativa a seguito dell’inadempimento di una delle parti, rispetto all’azione ordinaria di risoluzione, ex art. 1453 c.c., che tende ad una pronuncia costitutiva.
Nella fattispecie invece oggi in commento, il tema affrontato dalla Corte distrettuale di Bari afferisce al caso in cui si opini in merito alla argomentazione difensiva, in punto di mero fatto, come formulata da una delle parti contraenti, volta a dedurre una rinuncia tacita all’effetto risolutivo, come asseritamente derivante da un comportamento inequivoco, che si assume incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto.
Orbene, la Corte di Appello di Bari ha statuito che siffatto inequivoco comportamento non può ravvisarsi nell’ipotesi in cui, avvenuta la risoluzione di diritto del contratto, il locatore che ha instaurato il giudizio per il rilascio dell’immobile locato riceva, pur senza espresse riserve, il pagamento del debito scaduto – che non cessa di essere dovuto – nonché degli ulteriori canoni maturati nel corso del giudizio, che il conduttore in mora nella restituzione delle cose locate è comunque tenuto a corrispondere in forza del disposto dell’art. 1591 c.c..
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: NON NECESSARIO UN ATTO STRAGIUDIZIALE PER AVVALERSI DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
TALE VOLONTÀ PUÒ ESSERE MANIFESTATA CON L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
Ordinanza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Elena Fondrieschi | 08.11.2016 |
L’ART. 1460 C.C. TENDE SOLO A PARALIZZARE LA PRETESA DI ADEMPIMENTO DI CONTROPARTE ALLA PRESTAZIONE AD ESSA RISERVATA
Sentenza | Corte di Appello di Roma, sez. terza, Pres. E. Verde – Rel. A. M. Sterlicchio | 25.08.2016 | n.5089
LOCAZIONE FINANZIARIA: l’operatività della clausola risolutiva determina obbligo restitutorio
ESCLUSO IL SINDACATO DEL GIUDICE AL VERIFICARSI DI UNA DELLE IPOTESI CONTRATTUALMENTE PREVISTE
Sentenza | Tribunale di Trento, dott.ssa Giuliana Segna | 15.07.2015 | n.663
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