In materia di leasing, l’indicazione del TAEG/ISC non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa se non ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 nei contratti stipulati con un consumatore per importi inferiori a 75.000,00. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing, come prescritto dalle le Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate sulla Gazzetta ufficiale supplemento del 19.08.2003 sezione tre articolo tre. Tale tasso è ontologicamente diverso e, pertanto, non confrontabile con il primo trattandosi del tasso che consente in sostanza di realizzare l’equivalenza finanziaria tra capitale erogato all’inizio del rapporto e i successivi canoni. Propriamente è il tasso c.d. interno di attualizzazione che è il tasso “per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
In tema di determinazione del tasso di leasing, inoltre, la sanzione sostitutiva prevista dall’articolo 117 del D. Lgs. 385/1993 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore, e non allorché il tasso sia determinabile per relationem.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, con la sentenza 1924 del 22 febbraio 2023.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, parte attrice riferiva di aver stipulato con la convenuta vari contratti di leasing i cui tassi erano privi dei requisiti della determinatezza: in particolare non era esplicitato l’ISC/TAEG del contratto e comunque quello applicato non era conforme a quello pattuito.
Subentrata alla società di leasing, la banca convenuta si costituiva contestando le deduzioni ed allegazioni avverse, sia con riferimento alla assunta omissione dell’indicazione del TAEG per ciascuno dei contratti in atti (difesa peraltro in contrasto con la difformità tra TAEG indicato e TAEG applicato), indice informativo del costo complessivo del contratto che non era obbligatorio per i contratti di leasing e che, in ogni caso, per la sua natura non costituiva violazione dell’art. 117 TUB, sia con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi concordati stante l’erroneità dei presupposti contabili utilizzati nella perizia di parte attrice.
Secondo il Tribunale campano, in tema di trasparenza, la società di leasing era tenuta ad indicare soltanto il tasso leasing -e non il TAEG (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore, ipotesi pacificamente insussistente nel caso in esame, in cui l’utilizzatrice era una società e i beni strumentali all’esercizio dell’attività della stessa) o l’ISC, cioè l’Indicatore Sintetico di Costo, non prescritto per i contratti di leasing.
Pertanto, facendo applicazione dei principi supra descritti al caso in esame, è stato affermato che avendo la parte attrice censurato la non trasparente indicazione del tasso leasing nei contratti in atti (in quanto difforme da quello effettivamente praticato dalla concedente), essa era rimasta inottemperante al proprio onere della prova in quanto, alcuni contratti, non documentati in atti, e un altro, prodotto ma privo di data.
Ne è conseguita l’inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma scritta e il rigetto delle altre domande di ripetizione avanzate da parte attrice relative ai contratti di leasing oggetto di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: LA DIFFORMITÀ TRA IL TASSO LEASING INDICATO NEL CONTRATTO E QUELLO EFFETTIVAMENTE APPLICATO NON SI TRADUCE IN UNA VIOLAZIONE DELL’ART. 117 TUB
BASTA CHE ESSO SIA COMUNQUE DETERMINABILE ALIUNDE
Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel.Rubino | 18.10.2023 | n.28983
LA MANCATA O INESATTA COMUNICAZIONE DEL TASSO LEASING ALLA CLIENTELA NON DETERMINA NULLITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Francesca Ercolini | 15.09.2019 | n.1720
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