Provvedimento segnalato dal dott. Michele Pensotti
Se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa oppure non è avvenuta nè può legittimamente pretendere di sospendere il pagamento dei canoni.
In materia di leasing traslativo, nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irrepetibilità dei canoni già versati da quest’ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell’art. 1526, secondo comma, c.c
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, Pres. Armano – Rel. Gorgoni, con l’ordinanza n. 13953 del 23.05.2019.
La vicenda si riferisce ad una causa vertente fra un utilizzatore e una società di leasing, che avevano stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto uno yacht venduto da una società di imbarcazioni, poi fallita. L’utilizzatore ha convenuto in giudizio l’ente concedente, lamentando di averle corrisposto oltre 110mila euro senza ricevere il bene, per cui ha chiesto che venisse accertata la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto e, in subordine, la sua risoluzione per inadempimento della società concedente. I giudici di merito, nei due gradi di giudizio, hanno rigettato la domanda dell’attore. Sia il giudice di prime cure che la Corte d’Appello hanno evidenziato che l’avvenuta sottoscrizione senza riserve del verbale di consegna ha obbligato la società concedente a corrispondere l’intero corrispettivo alla società di imbarcazioni. Inoltre, la pattuizione di una clausola penale è da ritenere il frutto dell’autonomia dei contraenti, non accogliendo la domanda di riduzione.
L’utilizzatore ha così proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi.
La pronuncia della Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, è rilevante sotto due aspetti inerenti la locazione finanziaria: la mancata consegna del bene e penale contrattuale.
Dato che emerge, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che è stato sottoscritto un verbale di consegna sia pure senza data e che l’avvenuta stipulazione del contratto di compravendita nel quale la società fornitrice e l’utilizzatore dichiaravano che la consegna del bene era stata effettuata dalla prima a favore del secondo, la Corte ha confermato l’arresto giurisprudenziale secondo il quale la sottoscrizione del verbale di consegna senza riserve, malgrado il bene non sia stato mai consegnato dal fornitore all’utilizzatore, non consente a quest’ultimo di sottrarsi all’obbligo di procedere al pagamento dei canoni di leasing.
Gli Ermellini hanno altresì escluso che la Concedente in leasing, sempre a fronte del ricevimento del verbale debitamente sottoscritto senza riserve, sia tenuta a chiedere conferma all’Utilizzatore della veridicità di quanto attestato.
Riguardo alla penale contrattuale prevista per i casi di inadempimento, la Corte non si è limitata ad una disamina della questione in termini generali, bensì ha confermato espressamente la legittimità della clausola prevista nello schema contrattuale (che prevede l’obbligo in capo all’Utilizzatore di pagare i canoni di leasing a scadere dedotto il ricavato della vendita del bene o dell’indennizzo assicurativo). Ciò in quanto l’obbligo di pagare i canoni a scadere e di restituire il bene è contemperato dal riconoscimento, in favore dell’utilizzatore, del ricavato dal ricolloco del bene.
Tale principio conferma, di fatto, l’inapplicabilità alla locazione finanziaria dell’art. 1526 c.c.. Un principio che la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire in un’altra recente pronuncia che ha messo il punto sulla questione. Secondo la Cassazione, la nuova disciplina legale del leasing, accantonate le classificazioni tradizionali, ha superato il ricorso analogico all’art. 1526 c.c., che non potrà più trovare applicazione ai contratti di leasing anche se stipulati prima della sua entrata in vigore. La motivazione si ritrova nella necessità, avente carattere generale, di “fare concreta applicazione della c.d. interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti…non può che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”, ma all’attualità”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: AZIONE DI RICONSEGNA DEL BENE – OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA
LO STRUMENTO DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 404 CPC- PRESUPPOSTI E LIMITI DELLA AZIONE
Sentenza | Tribunale di Macerata, Dott. Alessandro Iacoboni | 22.09.2016 | n.1056
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-azione-di-riconsegna-del-bene-opposizione-di-terzo-ordinaria
LEASING: ESECUZIONE FORZATA PER LA RICONSEGNA DEI BENI ED OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART. 619 CPC.
LA SENTENZA PRONUNCIATA TRA LOCATORE E CONDUTTORE, HA EFFETTO ANCHE NEI CONFRONTI DEL SUBCONDUTTORE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Eugenio Gagliano | 08.08.2018 | n.1167
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-esecuzione-forzata-per-la-riconsegna-dei-beni-ed-opposizione-di-terzo-ex-art-619-cpc-2
LEASING: GRAVA SULL’UTILIZZATORE CONVENUTO L’ONERE DELLA PROVA DEL FATTO ESTINTIVO DELL’ALTRUI PRETESA
È LEGITTIMO L’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ RICONOSCIUTA EX ART. 1456 C.C IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 03.12.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-grava-sullutilizzatore-convenuto-lonere-della-prova-del-fatto-estintivo-dellaltrui-pretesa
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