In tema di locazione finanziaria, l’utilizzatore che abbia sottoscritto il verbale di consegna non è legittimato ad agire per la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore.
La sottoscrizione del verbale da parte dell’utilizzatore equivale a dichiarazione di scienza con cui egli si impegna a pagare il corrispettivo pattuito.
E’ il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante, con la sentenza n. 6408 del 08.07.2021.
Nel caso di specie, l’utilizzatore citava in giudizio la banca concedente per la risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento del fornitore, lamentando la mancata consegna del veicolo oggetto di leasing.
In particolare, dopo la sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo, inviava lettera di contestazione sostenendo il difetto di consegna.
Il Tribunale sottolineava, che con la firma del verbale di consegna, l’utilizzatore si vincola al pagamento di quanto pattuito e non può invocare la risoluzione del contratto per un inadempimento del fornitore.
Per tali ragioni, il giudice rigettava la domanda proposta con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Al concedente spettano i canoni di leasing, a fronte del ricevimento del verbale sottoscritto senza riserve
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Armano – Rel. Gorgoni | 23.05.2019 | n.13953
LEASING: GRAVA SULL’UTILIZZATORE CONVENUTO L’ONERE DELLA PROVA DEL FATTO ESTINTIVO DELL’ALTRUI PRETESA
È LEGITTIMO L’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ RICONOSCIUTA EX ART. 1456 C.C IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 03.12.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-grava-sullutilizzatore-convenuto-lonere-della-prova-del-fatto-estintivo-dellaltrui-pretesa
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