Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
Caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, è la carenza dell’elemento della accessorietà, sicché il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o alla efficacia del rapporto di base.
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta infatti nel trasferire da un soggetto all’altro, il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.
Questi i principi come ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 6045 del 20 marzo 2018- Giudice Dott.ssa Antonella Zanchetta.
IL CASO
La società di leasing otteneva decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti ed insoluti alla data della risoluzione contrattuale.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il fideiussore garante oltre che socio unico della obbligata principale, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione del contratto di locazione finanziaria ed eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l’assenza del numero identificativo del decreto.
Concessi i termini di cui all’art. 183 CPC, ammessa ed espletata la CTU di natura grafologica, interrotto il giudizio ex art. 300 cpc nei confronti della obbligata principale giacchè nel frattempo fallita, la causa fu rinviata per la discussione orale ed il provvedimento ex art. 281 sexies cpc.
IL COMMENTO
Orbene il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi in commento, si è soffermato in primis sul disconoscimento della autenticità della sottoscrizione all’atto di fideiussione come svolto dal garante, tale da avere reso necessaria una consulenza tecnica di ufficio di natura grafologica, sulle cui conclusioni in merito alla legittimità e scientificità del metodo scientifico utilizzato, non è emerso alcun dubbio.
Il Giudice osservando che nè durante la fase istruttoria, né in sede di valutazione della documentazione ai fini della discussione della causa, erano emersi elementi fondati per ritenere il predetto elaborato, che aveva accertato peraltro l’autenticità della sottoscrizione apposta dal fideiussore, affetto da qualsiasi nullità, rectius…..solo genericamente addotta dalla parte;
rilevato infatti che la documentazione oggetto di valutazione peritale risultava essere stata allegata al procedimento di opposizione in copia e che la perizia del CTU risultava essere stata svolta sugli originali, dichiarati conformi alle copie medesime e fornite alla data di inizio delle operazioni peritali, le contestazioni sollevate dalla parte opponente, non hanno trovato riscontro adeguato.
Nel merito lo stesso Tribunale di Roma ha osservato che il contratto di fideiussione risultava essere a prima richiesta e pertanto un contratto autonomo di garanzia, svincolato dal debitore principale garantito; precluse e quindi al fideiussore, la possibilità di sollevare eccezioni in merito all’adempimento della obbligazione ed assolvendo la sua funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale; inadempimento, come accertato nel corso dello stesso giudizio.
Ne ha conseguito, prosegue il Tribunale di Roma, che l’obbligazione del fideiussore poteva essere esigita ‘in qualsiasi momento’ ‘a semplice richiesta’ in relazione ai canoni di leasing ovvero rate di rimborso del finanziamento’ come risultava dal dettato contrattuale di riferimento, che infatti prevedeva espressamente a carico del fideiussore, la rinuncia della facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 cc, oltre che del beneficio della preventiva escussione del Cliente.
Sempre all’interno del regolamento di interessi, prevedendosi l’obbligo del fideiussore all’esecuzione della prestazione garantita, in deroga all’art. 1957 cc.
In buona sostanza il Tribunale di Roma, seppure con motivazione sintetica, ha confermato i principi generali nella materia del contratto autonomo di garanzia, sicchè:
1) la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., non è da sola sufficiente a escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un’esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione, anche in caso di garanzia non accessoria. Deve – infatti – privilegiarsi (anche sulla base del criterio di cui all’art. 1367 c.c.) una interpretazione che, valorizzando la autonomia negoziale delle parti, riconosca al contratto in concreto concluso, la portata desumibile non dai tipi astratti della garanzia autonoma, ma dalla concreta configurazione che a tale garanzia le parti hanno inteso dare. Ciò al punto che anche in presenza di una espressa pattuizione ex art. 1957 c.c., non si esclude una incompatibilità assoluta tra la garanzia autonoma – che si caratterizza per precludere al garante la possibilità di avvalersi delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito – e la previsione dell’art. 1957 c.c. – che si pone al di fuori dell’area delle anzidette eccezioni ed è volta a sollecitare il creditore a coltivare diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore, al fine di stimolarne l’adempimento spontaneo – valorizzando il dato del concreto atteggiarsi della volontà delle parti nella conformazione della garanzia ed escludendo la necessità di fare applicazione del criterio ermeneutico della interpretatio contra stipulatorem) ( cfr. Cass. civile, sez. III, 23/06/2014, n. 14205);
2) Caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, è la carenza dell’elemento della accessorietà, sicché il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o alla efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta infatti nel trasferire da un soggetto all’altro, il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. La presenza – infine – di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni, dovendo di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag, salva evidente irredimibile discrasia con l’intero contenuto della convenzione negoziale. Ciò come all’interno di altro caso posto alla attenzione dei giudici della legge, ove il contratto oggetto di causa conteneva l’indicazione per cui il pagamento doveva avvenire dietro semplice presentazione alla banca di richiesta scritta, ma non prevedeva una clausola senza eccezioni e, anzi, riconosceva espressamente che la banca prestava la propria garanzia, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. Tali elementi, osservò la Suprema corte, apparendo decisivi al fine di ritenere che la garanzia, benché contenente la clausola a semplice richiesta, non era un contratto autonomo di garanzia, bensì un contratto di fideiussione, al quale andava applicato il disposto dell’art. 1956 c.c.). (cfr. Cass.civile, sez. III, 20/03/2014, n. 6517);
3) ed ancora, l’assunzione, da parte del garante, nel contratto di garanzia autonoma, dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, comporta la rinuncia a opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative alla invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva. Tale impegno – comunque – seppure incondizionato, non è assoluto, perché incontra il duplice limite della escussione fraudolenta o abusiva (a fronte della quale il garante può opporre la exceptio doli) e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa. (cfr.Cass. civile, sez. II, 18/09/2013, n. 21398);4) da ultimo opportunamente richiamando il dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite, ove al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.(Cassazione civile, sez. un., 18/02/2010, n. 3947).
Dalla applicazione implicita e pertanto, da parte del Tribunale di Roma con la sentenza oggi in commento, dei principi generali suddetti, è conseguito il rigetto della opposizione, la conferma integrale del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
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