ISSN 2385-1376
Testo massima
La durata del contratto di locazione finanziaria va circoscritta entro i termini temporali della stipula e della effettiva riconsegna.
Si è espressa in questi termini la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Pres. Rel. Perretti, con la sentenza n. 2403, depositata in data 06.05.2015.
Nel caso in esame, la Commissione disponeva l’accoglimento del ricorso formulato dalla Banca, proprietaria di un complesso immobiliare industriale concesso in locazione finanziaria, annullando gli impugnati avvisi di accertamento IMU.
In particolare, la ricorrente poneva a fondamento delle proprie contestazioni quanto emerso dal procedimento tributario promosso dalla medesima Amministrazione per la soddisfazione di analoghe obbligazioni relative al medesimo complesso immobiliare, nel corso del quale era stata affermata “la esclusiva legittimazione passiva della locataria fino alla data di riconsegna del cespite, quale soggetto esclusivamente utilizzatore“.
L’Amministrazione resistente sosteneva la fondatezza della propria pretesa creditoria nei confronti della banca, richiamando l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare, con la conseguente riacquisita disponibilità del cespite da parte della banca.
La Commissione ha disatteso tale ultimo assunto, in quanto “non sostenuta affatto dalla concreta restituzione da parte locataria della disponibilità del complesso industriale oggetto di locazione“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 625/2015