Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
Va concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto se l’opposizione non si fonda su prova scritta e le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche.
La richiesta di provvisoria esecuzione, può essere rigettata solo a condizione che l’opposizione sia proposta per motivi – concretantesi in una prova scritta o di pronta soluzione – tali da consentire di pronosticare la fondatezza dell’impugnazione.
Questi i principi come ricavabili dalla ordinanza del Tribunale di Brescia Giudice Dott.ssa Angelica Nolli in data 15 giugno 2018.
IL CASO
Con atto di citazione ritualmente notificato, un società utilizzatrice nella forma della locazione finanziaria immobiliare, in persona del proprio legale rappresentante che agiva anche in proprio quale garante, convenivano in giudizio una società di leasing, proponendo formale opposizione avverso il decreto con il quale l’ufficio giudiziario adito aveva ingiunto fra gli altri, agli opponenti, il pagamento in solido ed in favore del lessor di una somma di consistente importo. Tale decreto ingiuntivo è stato emesso in ragione delle obbligazioni di pagamento assunte originariamente dalla società opponente, come garantite, esse obbligazioni, dall’altro opponente e garante; il medesimo contratto era stato poi successivamente ceduto ad altra società, con la acquisizione anche di nuove garanzie personali in favore dell’intermediario finanziario società di leasing.
Gli opponenti, in via preliminare, denunciavano indi un comportamento ritenuto scorretto da parte della venditrice dell’immobile, allorquando, non appena concluso il contratto di leasing, la originaria utilizzatrice veniva a conoscenza che la allora conduttrice – altra società – aveva comunicato la disdetta del contratto di locazione e la riconsegna del cespite, mentre lo scopo dell’intera operazione era l’acquisizione dei canoni pagati dalla conduttrice da parte della utilizzatrice Sarebbe stato necessario, pertanto, reperire un altro utilizzatore disposto ad esercitare l’attività bancaria, ovvero in grado di condurre in locazione il cespite ad altro istituto e/o soggetto operante nel settore…. Di qui, il subentro nel contratto di locazione finanziaria da parte di una ulteriore società, la quale avrebbe concesso, a sua volta in locazione il cespite ad una Banca.
Riferivano indi gli opponenti, di aver estinto ogni obbligazione a proprio carico, al momento del subentro, ma che ciononostante il lessor non aveva ritenuto di liberare la cedente, nulla specificando con riferimento alle sorti del fideiussore che “invece venne liberato dal vincolo”. Secondo controparte ed in buona sostanza, l’opponente persona fisica sarebbe stato sostituito dai fideiussori della nuova utilizzatrice. Sempre secondo gli opponenti, il contratto di leasing sarebbe nullo per l’indebita applicazione dell’anatocismo, di commissioni non espressamente previste. Con specifico riferimento alla posizione del garante, secondo esso ultimo la domanda di ingiunzione sarebbe stata inammissibile anche sotto il profilo della violazione dell’art. 1956 c.c., in quanto il lessor, all’esito della rinegoziazione del contratto di leasing, avrebbe concesso una dilazione al nuovo utilizzatore del bene immobile, successivamente al deterioramento delle condizioni economiche di essa obbligata principale, dicitur, conosciute.
L’elemento oggettivo e quello soggettivo, sarebbero state atte ad integrare a detta di controparte una violazione del dovere di solidarietà contrattuale della creditrice e, quindi, la violazione del canone della buona fede, nell’esecuzione del contratto di garanzia.
In conclusione, ha sostenuto parte opponente, che con la cessione del contratto, il garante sarebbe stato sostituito da altri due fideiubenti ed esso steso originario fideiubente non avrebbe mai prestato l’autorizzazione necessaria affinché la concedente potesse mantenere tale garanzia.
Si è costituita in giudizio parte opposta, esponendo che non v’era dubbio in merito all’assoggettamento al vincolo della solidarietà ex art. 1408 cc. da parte dell’originario garante ed insisteva in limine litis, per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto ex adverso; in particolare esso garante, che nella qualità di legale rappresentante della originaria utilizzatrice aveva ceduto il contratto di locazione finanziaria ad altra società, oltre che soggetta indi al vincolo di solidarietà con la cessionaria ai sensi dell’art. 1408 c.c., avrebbe potuto (rectius, dovuto) informarsi e tenersi al corrente dell’andamento del rapporto garantito, come peraltro espressamente previsto nel dettato contrattuale della lettera di garanzia.
Esponeva ed ancora la società di leasing parte opposta, che disaminate e confutate le ragioni poste a fondamento dell’opposizione, era evidente come il caso in esame integrasse perfettamente le fattispecie previste dall’art. 648 c.p.c., in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, atteso che essa impugnazione non era fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. Sul predetto argomento parte opposta precisava che la richiesta di provvisoria esecuzione, può essere rigettata solo a condizione che l’opposizione sia proposta per motivi – concretantesi in una prova scritta o di pronta soluzione – tali da consentire di pronosticare la fondatezza dell’impugnazione. Occorreva, pertanto, che con l’opposizione fosse acquisita una controprova di immediata verificabilità e di spessore prevalente, rispetto a quello posseduto dalla prova del credito. Detta soluzione ermeneutica poggiando sul tenore letterale dello stesso art. 648 c.p.c., secondo cui può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto, solo se l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione e non già quando sia soltanto proposta per motivi, magari inconsistenti, ma di agevole e rapida valutazione (così Trib. Roma, Sez. VIII, Dott. D’Alessandro, ordinanza del 02.02.2016, resa nel procedimento n. 46910/2015 R.G.). Rebus sic stantibus, insistendo per la immediata emissione del provvedimento anticipatorio.
IL COMMENTO
Orbene il Tribunale d Brescia, con la ordinanza oggi in commento, ha ritenuto che sulla base della documentazione in atti, come ammesso dagli stessi opponenti, alla cessione del contratto di locazione finanziaria non era seguita la liberazione della cedente-originaria debitrice, rispetto alle obbligazioni assunte dalla cessionaria; ha ritenuto inoltre esso stesso Tribunale, che dal carattere autonomo della garanzia prestata dal garante persona fisica, derivasse la persistenza dell’obbligazione solidale in capo a quest’ultimo; ha ritenuto, infine, che l’opposizione non si fondava su prova scritta e che le generiche contestazioni sollevate dagli opponenti non apparivano idonee, allo stato, a paralizzare la verosimile fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria; ha quindi ed infine ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e fissando altra udienza per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie.
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