Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
La richiesta di ammissione di una CTU contabile, non suffragata da alcun principio di prova, deve essere rigettata in quanto di contenuto e valore meramente esplorativo.
Questo il principio espresso dalla sentenza n. 2436 del Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fulvio Vallillo in data 3 febbraio 2018.
IL CASO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte utilizzatrice dei beni e con essa i garanti coobbligati, proponevano opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento, in relazione alla morosità del lessee nel pagamento dei canoni e delle penali riferiti a quattro contratti di locazione finanziaria.
Deducevano, a sostegno della proposta opposizione, che le somme ingiunte non erano correttamente calcolate, anche per l’applicazione di interessi usurari e comunque di un tasso superiore a quello pattuito; eccepivano inoltre che la clausola risolutiva espressa, in quanto vessatoria, era nulla.
Si costituiva in giudizio la concedente, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con ordinanza riservata veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto e la causa, in assenza di articolazioni istruttorie, con la prodotta documentazione acquisita agli atti, era riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, il Tribunale di Roma ha ricordato in primis il principio che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un giudizio di ordinaria cognizione, nel quale opponente e opposta rivestono rispettivamente la veste di convenuto ed attore, con i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c..
Nella fattispecie in esame, nessun elemento di prova avevano indi prodotto gli opponenti a sostegno del loro assunto, circa l’applicazione di interessi ultralegali e usurari e circa l’inesattezza dell’importo ingiunto, peraltro, adeguatamente documentato dall’Istituto opposto, con la produzione dei contratti di leasing e degli estratti conto, solo genericamente contestati.
Alla luce di quanto prodotto in sede monitoria e nel giudizio, la richiesta degli opponenti di ammissione di una CTU contabile, non suffragata da alcun principio di prova, è stata pertanto rigettata, in quanto di contenuto e valore meramente esplorativo; parimenti respinta l’eccezione di nullità della clausola risolutiva espressa, motivata dalla circostanza, che la clausola stessa, prevista dall’art. 1456 c.c., a prescindere dall’esame della nota questione in merito alla sua natura vessatoria, risultava espressamente approvata.
Il mancato pagamento dei canoni di leasing non poteva essere messo in discussione ed evidenziava un chiaro inadempimento contrattuale da parte della società utilizzatrice ad essa imputabile a titolo di colpa (art. 1218 c.c.), la cui gravità ed importanza, incidendo negativamente sul sinallagma contrattuale, era stata oggetto di valutazione anticipata dalle parti contraenti (Cass. n. 167 del 2005; Cass. n. 4591 del 1983). La opposizione è stata indi respinta, con la condanna delle parti opponenti alle spese di lite.
IL COMMENTO
Con la sentenza all’esame, il Tribunale di Roma consolida il principio in tema di contratti, giusta il quale la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte, senza doverne provare l’importanza; risoluzione che non può pertanto essere pronunziata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile; essa in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale.
A fronte della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o di un termine essenziale, inoltre e giova ancora ribadirlo, la risoluzione di diritto del contratto, secondo la disciplina degli art. 1456 e 1457 c.c., prescinde da ogni indagine sulla rilevanza dell’inadempimento e sulla essenzialità di detto termine, ma postula, oltre alla sussistenza dell’inadempimento stesso, la sua imputabilità.
(Cass. n. 167 del 2005; Cass. n. 4591 del 1983).
Altra questione della cui applicazione si avvale il Tribunale di Roma, è che l’azione di risoluzione del contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c,. tende ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto, a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, si differenzia sostanzialmente dall’azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell’inadempimento. Ragion per cui, proposta in primo grado domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione e art. 1456, cit. è inammissibile, se introdotta nel corso del giudizio di primo grado e su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio; da ultimo, ove proposta per la prima volta in appello, dovendosi considerare nuova e pertanto preclusa, a norma dell’art. 345 c.p.c..
Anche sotto l’imperio del codice civile del 1865, il principio dell’operatività di diritto della clausola risolutiva espressa, andava inteso non nel senso che l’inadempimento importasse di necessità ed automaticamente lo scioglimento del contratto, ma nell’altro senso che la parte, verso la quale non era stata eseguita l’obbligazione, se intendeva sciogliersi dal contratto, non aveva bisogno di rivolgersi al giudice, essendo sufficiente una sua manifestazione di volontà di volersi avvalere della clausola; cfr. Cass. 28 luglio 1950 n. 2122; Cass. 16 maggio 1962 n. 169; Cass. 21 maggio 1962 n. 1167, sempre nel senso che la clausola risolutiva espressa non opera automaticamente per effetto dell’inadempimento, ma richiede che, con l’inadempimento in atto, concorra la dichiarazione della parte che intende avvalersene, la quale è titolare di un diritto potestativo; tale dichiarazione, come fatto costitutivo della risoluzione del negozio, deve essere diretta dal soggetto adempiente a quello inadempiente; nel medesimo senso, Cass. 24 luglio 1968 n. 2677; Cass. 1° marzo 1974 n. 578, la quale afferma che l’operatività della clausola risolutiva espressa, è condizionata necessariamente dall’emissione della dichiarazione della parte di volersene avvalere, la quale è indispensabile non soltanto per determinare l’effetto finale e principale della risoluzione di diritto del rapporto sostanziale, ma anche per produrre l’altro effetto di precludere al giudice ogni valutazione circa l’entità dell’inadempimento.
Altre brevi considerazioni sul punto che la risoluzione di diritto di un contratto, non opera automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva, comunica al contraente inadempiente l’intenzione di avvalersene; orbene l’esercizio di tale diritto, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, non è soggetto a decadenza per decorso del tempo, potendo essere manifestata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva per la prima volta, in sede giudiziaria, entro il termine decennale di prescrizione; l’onere dichiarativo (che sottintende il diritto potestativo di provocare la risoluzione del rapporto e che ha natura evidentemente ed intrinsecamente recettizia), è infatti un fattore inderogabilmente posto dalla legge come condicio sine qua non del verificarsi dell’effetto risolutivo e ancor prima come fattore di identificazione idoneo a connotare lo stesso concetto di clausola risolutiva espressa, non a caso distinguibile, sotto questo profilo, dalla contigua, ma diversa ipotesi, della risoluzione di diritto conseguente alla scadenza del termine essenziale.
Da tutto derivando che se il contraente, a cui favore la clausola risolutiva espressa è stata stipulata, si comporta in modo contrastante con l’intenzione di avvalersene, viene ad essere escluso l’effetto automatico della clausola stessa. La volontà di avvalersene, può essere manifestata con ogni valido modo idoneo e anche in modo implicito, purché in maniera inequivocabile, tant’è che è improduttiva di effetti giuridici risulterebbe la dichiarazione di avvalersi della clausola contenuta in un contratto, se tale dichiarazione non promani dalla parte interessata o da persona all’uopo investita da mandato speciale; cfr. Cass. 11 maggio 1973 n. 1275. Cass. 24 luglio 1971 n. 2460.
Sempre su questa stessa rivista, abbiamo già precisato che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., ben può essere contenuta nell’atto di citazione, con la conseguenza che quando tale clausola venga invocata dal convenuto, la medesima ben può essere dedotta nella comparsa di risposta, senza che la proponibilità, nel processo, della domanda di risoluzione, sia condizionata dalla preventiva dichiarazione stragiudiziale di volersi avvalere della clausola; in tale ipotesi e però, se la domanda è fondata, si ritiene che la risoluzione retroagisca al momento della domanda e non ad un momento anteriore, pur non negando che essa, ancorché formi oggetto di pronuncia del giudice, sia pur sempre una risoluzione di diritto e si intenda verificata per il mancato adempimento dell’obbligazione specificamente indicata nella clausola risolutiva. Relativamente ai rapporti tra la risoluzione del contratto che rinviene il proprio fondamento in una clausola risolutiva espressa, rispetto alle altre ipotesi di risoluzione per inadempimento, sia essa giudiziale o di diritto, la rispettiva autonomia è affermata da Cass. 23 settembre 1983 n. 5640, che ne trae la conseguenza per cui, invocata in giudizio l’applicabilità di un termine essenziale relativamente ad una data prestazione, non può dedursi per la prima volta nel giudizio di legittimità, la configurabilità nella relativa pattuizione, di una clausola risolutiva espressa.
In buona sostanza, giova ancora ribadire che l’azione di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., tendendo ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti, previsto come determinante per la sorte del rapporto ed in conseguenza della esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva, ha presupposti, caratteri e natura sostanzialmente diversi dall’azione ordinaria di risoluzione, ex art. 1453 c.c., che tende ad una pronuncia costitutiva, previo l’accertamento, ad opera del giudice, della gravità dell’inadempimento, con la conseguenza che ove una delle due domande sia proposta per la prima volta in grado d’appello, come già sopra esposto, essa deve considerarsi nuova, ai fini di cui all’art. 345 c.p.c. e per ciò stessa inammissibile.
Da ultimo ricordando che la stipulazione di una clausola risolutiva espressa, non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1455 c.c..
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LEASING: NON NECESSARIO UN ATTO STRAGIUDIZIALE PER AVVALERSI DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Tale volontà può essere manifestata con l’instaurazione del giudizio
Ordinanza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Elena Fondrieschi | 08.11.2016 |
LEASING: LA RICEZIONE DEI PAGAMENTI NON INTEGRA RINUNCIA TACITA ALLA RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C
Occorre un comportamento inequivoco, incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto
Sentenza | Corte d’ Appello di Bari, Pres. – Rel. Salvatore Grillo | 22.12.2016 | n.1334
LEASING: LEGITTIMA LA CLAUSOLA CON PREVISIONE DI RISOLUZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE
Non si applicano le disposizioni del Codice del Consumo
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna | 28.03.2017 |
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