Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
Ai fini della prova del credito l’onere riservato alla parte attrice e tale da consentire l’accesso allo strumento processuale del rito sommario di cognizione si esaurisce nella produzione del contratto di locazione finanziaria, dell’atto di compravendita, della lettera di risoluzione e dell’estratto conto.
Tale documentazione è necessaria ma sufficiente, al fine dei debiti riscontri in merito alla fondatezza delle domande, incombendo alla parte convenuta l’onere di provare, a confutazione, di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagare tempestivamente i canoni di locazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola con l’ordinanza resa in data 12.03.2018.
IL CASO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art.702 bis, una società di leasing deduceva di aver stipulato con la resistente conduttrice un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una unità immobiliare. Descritti brevemente gli aspetti economici delle obbligazioni sottese allo stesso contratto, esponeva indi dell’inadempimento nel pagamento dei canoni contrattuali, tale da averla costretta ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, come disciplinata nel dettato contrattuale di riferimento. Nonostante la predetta risoluzione, il bene immobile non era stato riconsegnato dal lessee, ad essa avente diritto.
La ricorrente chiedeva pertanto che l’utilizzatrice venisse condannata all’immediato rilascio del bene immobile. La parte resistente, rimaneva contumace.
IL COMMENTO
La domanda formulata dalla parte attrice, è stata ritenuta immediatamente accoglibile dal Tribunale di Roma, con la ordinanza oggi in commento, avendo trovato, motiva il Giudice designato alla trattazione, precisi riscontri nella documentazione prodotta in giudizio (contratto di locazione finanziaria, atto di compravendita, lettera di risoluzione, estratto conto).
Incombeva alla parte convenuta l’onere di provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagare tempestivamente i canoni di locazione; al contrario, a fronte della specifica allegazione e documentazione di parte attrice, la resistente contumace non aveva opposto alcun valido elemento contrario.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il Tribunale di Roma dichiarando risolto per inadempimento dell’utilizzatore il contratto di leasing, ha condannato la società resistente è stata alla immediata restituzione dell’immobile oggetto della locazione finanziaria e le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
La decisione oggi in commento, può essere ritenuta a parere di chi scrive, il classico caso di scuola; essa riassume in estrema sintesi, il percorso giurisprudenziale più autorevole, che già prima della entrata in vigore della novella di cui alla legge n.124/17, trovava spazio e consolidamento nelle aule di merito.
Cosa si sottolinea, ancora una volta, con la decisione in esame?
Relativamente all’onere della prova riservato alla parte attrice e tale da consentire l’accesso allo strumento processuale del rito sommario di cognizione, il tipo di documentazione necessaria ma sufficiente, al fine dei debiti riscontri in merito alla fondatezza delle domande è, come ritenuto dal Tribunale di Roma, la seguente:
a) il contratto di locazione finanziaria, completo in tutte le sue parti e le eventuali integrazioni, che debitamente sottoscritto anche dal lessee, costituisce prova piena in merito alla esistenza del rapporto;
b) l’atto di compravendita, che in area leasing comprova l’acquisto originario del bene da parte del lessor, al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla parte effettiva utilizzatrice;
c) la lettera di risoluzione, che sempre in area leasing caratterizza una delle più usuali forme di scioglimento del rapporto, come derivante dall’inadempimento nel pagamento dei canoni, da un lato, di contra l’esatta esecuzione agli obblighi di consegna del bene, dall’altro e tale da consentire al lessor la spendita della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ;
d) l’estratto conto, che sempre in area leasing, contiene la descrizione analitica degli insoluti contrattuali, come maturati fino alla data della risoluzione.
Troppo spesso si assiste e si legge all’interno dei modelli difensivi delle parti resistenti o convenute in giudizio, di contestazioni afferenti la prova documentale in merito al credito vantato.
Troppo spesso dimenticando che il materiale probatorio in area leasing, è totalmente diverso dal materiale probatorio afferente i contratti bancari tipici (un esempio per tutti, la presunzione che nella materia del leasing, sia necessario a dire di molti il deposito degli estratti conto ex art. 50 TUB (vero e proprio svarione giuridico oltre che difensivo).
I predetti modelli difensivi trascurano che alla base delle domande del lessor vi è un contratto, che già ex sé contiene tutti gli elementi di un negozio giuridico, nella definizione codicistica di cui all’art. 1321 e ss.
Dimenticano ancora i predetti modelli difensivi, la lettera di cui all’art. 634 cpc in materia di prova scritta in sede monitoria, ove una disattenta lettura del comma 2 del precedente art. 633 cpc, svia dal fondamentale concetto della dichiarazione di credito da un lato, fondata sul contratto, da parte del soggetto giuridico adempiente e della prova che ricade esclusivamente sulla parte convenuta e/o resistente, quanto ai fatti estintivi e/o modificativi della pretesa.
Ma d’altra parte, solo i richiami ad Emilio Betti ed alla Sua mirabile Teoria generale del negozio giuridico, consentono di far ricadere l’ottenimento di un decreto ingiuntivo fondato su Lettera di patronage forte, nella fattispecie astratta della promessa unilaterale per scrittura privata, in applicazione di una attenta e non superficiale lettura, dell’art. 634 I cpv cpc.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno