Non può ricomprendersi nel tasso di interesse da considerare ai fini dell’usura anche la somma dovuta a titolo di penale per l’inadempimento in quanto essa non incide sul calcolo del tasso di, interesse praticato, considerato che si tratta di somma predeterminata, seppure in proporzione alla somma rimasta inadempiuta, la quale, pur avendo una funzione assimilabile a quella degli interessi moratori, ha natura diversa rispetto agli interessi in genere, la cui caratteristica peculiare è il maturare con il passare del tempo, caratteristica che non si riscontra nella penale.
Costituendo la clausola penale una determinazione preventiva del “danno” essa è svincolata dal tasso soglia di cui al reato dell’usura discendendone il diritto in capo al creditore esclusivamente dopo l’inadempimento del debitore, diversamente dagli interessi che costituiscono il normale ed automatico corrispettivo del contratto e per tale motivo legalmente ed esattamente disciplinati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Rossi, con l’ordinanza del 07.01.2016.
Nella fattispecie in questione, i fideiussori di una società utilizzatrice esponevano che quest’ultima aveva stipulato con una società di leasing un contratto di locazione finanziaria immobiliare, avente ad oggetto un fabbricato, per un certo valore, deducendo che, a seguito dell’inadempimento di controparte, la concedente, in un primo momento, aveva comunicato all’utilizzatrice la risoluzione del contratto per inadempimento, salvo poi rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto, con conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni convenute.
Parte attrice evidenziava che gli artt. 14 e 15 delle Condizioni Generali del contratto regolavano le ipotesi e le modalità di esercizio della clausola risolutiva espressa, prevedendo che l’utilizzatore dovesse riconsegnare al concedente l’immobile oggetto della locazione ed a versargli tutti gli importi maturati a suo carico a qualsiasi titolo fino alla data di risoluzione del contratto e non ancora versati (cosiddetto “scaduto”) e tutti gli importi contrattualmente previsti a suo carico fino alla data di scadenza originaria del contratto di locazione, ivi compresa l’importo del prezzo fissato per l’esercizio della facoltà di acquisto del bene a scadenza, attualizzati al tasso base, previsto per l’indicizzazione del corrispettivo (cosiddetto “scadere attualizzato”).
In particolare, gli attori lamentavano l’usurarietà della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto e di decadenza dal beneficio del termine, risultando debordante il tasso soglia del costo complessivo (espresso in TAEG) promesso in pagamento dall’utilizzatore al concedente nello scenario contrattualizzato in cui, in seguito al mancato pagamento dei primi quattro canoni di locazione, il concedente avesse risolto il contratto e avesse invitato l’utilizzatore al pagamento del costo pattuito in corrispondenza del termine di versamento del quinto canone.
In sostanza, gli attori non lamentavano l’usurarietà dei tassi pattuiti in contratto, corrispettivi o moratori, quanto, piuttosto, l’usurarietà della clausola penale prevista in contratto nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.
In proposito, il Tribunale osservava che la clausola con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
In altri termini, la clausola penale è una pattuizione accessoria del contratto, convenuta, dalle parti sia per rafforzare il vincolo contrattuale, sia per stabilire preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempienza o di ritardo nell’adempimento, con l’effetto di limitare alla prestazione prevista il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell’effettivo pregiudizio economico verificatosi.
Del resto, proseguiva il Giudice, anche la giurisprudenza prevede ed ammette la previsione in un contratto di leasing di una clausola che, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, attribuisca al concedente una pattuizione aggiuntiva di interessi costituendo appunto una “clausola penale” con la funzione di predeterminare l’ammontare del risarcimento del danno.
Tanto premesso, il Tribunale veneto sottolineava che non può ricomprendersi nel tasso di interesse da considerare ai fini dell’usura anche la somma dovuta a titolo di penale per l’inadempimento in quanto essa non incide sul calcolo del tasso di, interesse praticato, considerato che si tratta di somma predeterminata, seppure in proporzione alla somma rimasta inadempiuta, la quale, pur avendo una funzione assimilabile a quella degli interessi moratori, ha natura diversa rispetto agli interessi in genere, la cui caratteristica peculiare è il maturare con il passare del tempo, caratteristica che non si riscontra nella penale.
Costituendo la clausola penale una determinazione preventiva del “danno” essa è svincolata dal tasso soglia di cui al reato dell’usura discendendone il diritto in capo al creditore esclusivamente dopo l’inadempimento del debitore, diversamente dagli interessi che costituiscono il normale ed automatico corrispettivo del contratto e per tale motivo legalmente ed esattamente disciplinati.
Sulla base delle considerazioni suesposte, il Tribunale rigettava la domanda, in quanto infondata per l’erroneità delle stesse premesse giuridiche ad essa sottese, condannando gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA, PER DIFETTO DEL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA, SE IL CONTRATTO È IN ESSERE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Pres. Massimo Lento | 06.03.2017 |
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE PUÒ ESSERE COMPUTATA SOLO OVE CONCRETAMENTE APPLICATA
NON SI SOMMANO GLI INTERESSI MORATORI CON LA COMMISSIONE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TEG
Ordinanza | Tribunale di Trani, Dott. Ivan Barlafante | 11.01.2017 |
USURA: IRRILEVANTE L’EVENTUALE PENALE PER L’ANTICIPATA ESTINZIONE
È VOCE DI APPLICAZIONE EVENTUALE, CHE NON COSTITUISCE UNA COMPONENTE “REMUNERATIVA DEL CREDITO”
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello | 24.11.2016 | n.3150
A RILASCIO AVVENUTO, IL GIUDICE DEVE CONSIDERARE IL VALORE DELLA COSA, IL TEMPO DI GODIMENTO E LO STATO IN CUI VIENE RESTITUITA
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Daniela Gaetano | 17.02.2017 |
LE CIRCOSTANZE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE SULL’ECCESSIVITÀ DEVONO RISULTARE EX ACTIS
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Daniela Gaetano | 23.12.2016 | n.24022
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