Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
La clausola contrattuale che consente al concedente di trattenere le rate riscosse, non è di per sé illegittima in quanto derogatoria di norma inderogabile, ma è una vera e propria clausola penale, implicitamente consentita dallo stesso art.1526 comma II c.c.
Inderogabile è solo la previsione legale del potere del Giudice di ridurre tale indennità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Maria Lupatelli, con la sentenza n. 3412 del 13 febbraio 2019.
IL CASO
Una società di leasing agiva in giudizio, nella forma del rito sommario di cognizione, al fine di sentire accertare l’inadempimento della utilizzatrice di bene immobile al pagamento dei canoni relativi al contratto, la risoluzione di diritto dello stesso e per ottenere l’ordine alla immediata riconsegna del bene nei confronti del lessee.
La società convenuta si costituiva, contestando la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, in ragione della assunta usurarietà dei tassi di interesse applicati al rapporto e spiegando domanda riconvenzionale volta alla restituzione dei canoni versati.
Convertito il rito, il Magistrato ha dichiarato in primis la cessazione della materia del contendere, in ordine alla domanda volta all’accertamento dell’inadempimento della utilizzatrice per omesso pagamento dei canoni di leasing e dell’intervenuta risoluzione del contratto; dichiarata ed anche la cessazione della materia del contendere, quanto alla riconsegna dell’immobile, che nel frattempo era stato restituito.
Dalla predetta cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione contrattuale, derivando anche il venir meno dell’interesse della convenuta, alla statuizione sulla natura usuraria degli interessi applicati dalla società di leasing; lo stesso magistrato dando atto della esplicita rinuncia della convenuta, alla eccezione riconvenzionale concernente l’assunta usurarietà del rapporto.
La residua materia controversa, riguardava pertanto il diritto dell’utilizzatrice a conseguire la restituzione delle rate riscosse, ai sensi dell’art. 1526 comma I c.c., affermando il quale la convenuta aveva infatti dispiegato domanda riconvenzionale, volta alla condanna della società concedente alla restituzione dei canoni pagati.
COMMENTO
Orbene, il Tribunale di Roma ha dichiarato che non può trovare applicazione la tutela prevista dal primo comma dell’art. 1526 c.c., nella parte in cui attribuisce all’acquirente (utilizzatore in caso di leasing) il diritto di ottenere la restituzione delle rate versate (ovvero del canone), imponendo all’altra parte il dovere di restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa.
Ha, infatti, osservato il Giudice che il contratto portato all’esame, conteneva una espressa deroga all’art. 1526 c.c., legittimamente posta e specificamente approvata per iscritto, anche a garanzia di conoscenza.
Tale clausola contrattuale, ha motivato il Tribunale di Roma, che consente al concedente di trattenere le rate riscosse, non è, di per sé illegittima in quanto derogatoria di norma inderogabile, ma è una vera e propria clausola penale, tenuto conto che la ritenzione delle rate pagate costituisce un’ “indennità”( per i danni conseguenti all’inadempimento) di importo predeterminato (“ le rate pagate”), che può essere ridotto dal giudice, così come può essere ridotto l’importo della penale ex art. 1384 cc.; nella specie il patto di ritenzione qualificandosi dalle parti come vera e propria penale, da intendersi quale compensazione tra il credito relativo al pagamento della penale per le conseguenze dannose scaturenti dall’inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo e per l’obbligo dell’indennizzo per l’uso della cosa ed il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate.
La clausola in esame, ha quindi concluso il Tribunale, è implicitamente consentita dallo stesso art.1526 comma II c.c., che prevede proprio l’ipotesi che “sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità”, salva la riduzione dell’indennità secondo le circostanze; dunque, dovendo ritenersi inderogabile solo la previsione legale del potere del giudice di ridurre tale indennità, che nel caso concreto permetta di mantenere l’equilibrio contrattuale.
Dai ragionamenti che precedono, il Tribunale ha quindi rigettato le domande della parte convenuta come formulate in riconvenzionale, con la condanna alle spese e compensi della lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING IMMOBILIARE: AZIONE PER LA RICONSEGNA DEL BENE
AMMESSA EX L. 124/17 LA POSSIBILITÀ CHE LA CONCEDENTE POSSA TRATTENERE I CANONI PERCEPITI E PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL CAPITALE RESIDUO AL NETTO DEL VALORE DEL BENE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 15.10.2018 | n.2733
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-immobiliare-azione-per-la-riconsegna-del-bene
LEASING: CONTRATTO GIUNTO A NATURALE SCADENZA E FALLIMENTO DEL LESSEE
INAPPLICABILE L’ART. 1526 C.C. AI COSIDDETTI CONTRATTI INOPTATI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. De Matteis – Rel. Fucito | 03.08.2018 |
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