Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
Valida la clausola di salvaguardia, tale da escludere tout court la configurabilità dell’usura, laddove essa prevede la riduzione dell’interesse moratorio, nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione di eventuali variazioni del tasso pattuito.
Il leasing è un negozio giuridico con funzione di finanziamento a scopo di godimento, annoverabile tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui gli interessi sono compresi nei canoni, non si cumulano con gli interessi di mora, né comportano l’adozione di strumenti finanziari, definiti dall’art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante «disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari»: c.d. legge Sim) e dall’art. 1 del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
In tema di leasing di godimento, il canone pattuito ha comunque natura di corrispettivo per l’uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest’ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso.
Gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all’art. 1284 cod. civ.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano, con la sentenza n. 24553 del 22 dicembre 2018.
IL CASO
Proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dal concedente per canoni scaduti ed insoluti di un leasing immobiliare, sia la parte utilizzatrice del bene sia un garante.
La società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa come disciplinata nel regolamento di interessi ed aveva chiesto ai coobbligati il rilascio del bene locato, oltre che il pagamento dei canoni scaduti alla stessa data della risoluzione contrattuale.
Gli opponenti reclamavano, in particolare, la ingiustizia del provvedimento monitorio, tale da legittimare la declaratoria di nullità di alcune delle clausole sottoscritte, stante la asserita eccessiva onerosità del contratto, a causa della violazione delle norme in materia di usura ed anatocismo bancario, oltre che delle norme sulla trasparenza bancaria; invocata e quindi, previo accertamento di un cumulo usurario, la applicazione dell’art. 1815 2° comma c.c., tale da consentire la dichiarazione di gratuità del negozio di locazione finanziaria, con la condanna della parte opposta alla restituzione di cospicui importi versati a titolo di interessi, in esecuzione del contratto; anche ed infine la dichiarata asserita lesione dei principi di correttezza, di lealtà, di buona fede, imputata in fase precontrattuale al lessor, veniva fatta oggetto di domanda giudiziale, invocando gli attori una condanna al pagamento delle somme che sarebbero state quantificate all’esito del processo, o dovute secondo equità.
In via subordinata, sempre con riferimento alla locazione finanziaria, accertata la violazione della normativa antiusura, tenuto conto del complessivo costo del credito e dichiarata la nullità delle clausole contra legem, altresì tenuto conto di quanto versato alla data della domanda dal lessee alla concedente, in ultimo considerato che l’immobile in leasing era stato reimmesso in carico all’opposta, ergo lo stesso era utile alla vendita, gli attori chiedevano al Tribunale di Roma di verificare e dichiarare se e quali somme fossero ancora effettivamente dovute da esse opponenti, all’opposta; in via ulteriormente subordinata, riducendo per manifesta eccessività l’indennizzo previsto dal regolamento di interessi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1384 c.c., con la vittoria delle spese di lite.
Gli opponenti eccepivano l’inosservanza della legge n.108 del 1996 e la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, assumendo che l’esercizio della facoltà ex art. 1456 c.c. ed il diritto azionato per il pagamento degli interessi, contrastavano con tale legge, in quanto il “costo complessivo del finanziamento”, in base a tali clausole, gravava sulla società utilizzatrice “per un tasso effettivo globale ben al di sopra del tasso soglia.
La parte opponente deduceva quindi che andava considerata la data di stipulazione del contratto, a prescindere dall’epoca del pagamento, in base all’art. 1, c.1, D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito nella legge n.28.2.2001, n. 24, recante l’interpretazione autentica della legge 7.3.1996, n. 108; che andavano considerati gli interessi applicati e le commissioni, remunerazioni richieste e tutte le spese, escluse le imposte, in base all’art.1, c. 4°, L. 108/1996 e doveva essere compreso nel calcolo del TAEG qualsiasi onere economico a carico del cliente; che era stato superato il limite degli interessi di cui alla legge n. 108 del 1996 e andava applicato l’art. 1815, comma 2°, c.c., con la conseguenza che la controparte avrebbe dovuto “ottenere il rimborso del solo capitale finanziato, senza interessi, costi, commissioni o simili remunerazioni, perché il prestito – dichiarata la nullità delle clausole che [avevano] previsto il cumulo usurario – [doveva] intendersi a titolo gratuito.
La opposta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell’opposizione, deducendo che il rapporto di locazione finanziaria era stato risolto di diritto per il mancato pagamento dei canoni periodica e che l’eccezione d’inosservanza della legge n. 108 del 1996 era generica, in quanto non era stato indicato il riferimento ai soli interessi moratori ovvero alla loro sommatoria con gli interessi corrispettivi, né specificati i riferimenti temporali circa l’usura originaria o sopravvenuta.
La parte opposta assumeva, inoltre, che gli interessi moratori erano esenti dal limite previsto dalla legge n. 108 del 1996, comunque rispettato con l’applicazione di una clausola di salvaguardia contenuta nelle condizioni generali di contratto.
Accolta l’istanza ex art. 648 c.p.c., assegnato il termine per lo svolgimento della procedura di cui all’art. 5 del D. L.vo 28/2010, che aveva luogo con esito negativo, le parti precisavano le conclusioni, richiamando i rispettivi atti introduttivi e la causa passava in decisione.
IL COMMENTO
In primis, il Tribunale di Roma ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare, attesa la avvenuta verificazione che la parte opposta aveva regolarmente prodotto il fascicolo del procedimento monitorio, che conteneva copia della procura rilasciata dalla società di leasing alla società mandataria.
Detta procura conteneva tutti i poteri conferiti per il compimento delle attività di natura sia sostanziale e sia processuale, anche a norma dell’art. 77 c.p.c.
Nel merito, rilevando lo stesso Giudice designato alla trattazione, che la parte opponente non aveva prodotto documentazione idonea a sostegno della domanda, avendo allegato la relazione di un tecnico di fiducia, corrispondenza, decreti ministeriali ex L. 108/1996 ed estratto conto.
Nessuno di questi documenti dimostrava però l’addebito degli interessi di mora, né pagamenti eseguiti a qualsiasi titolo dal lessee nel corso del rapporto contrattuale di locazione finanziaria, sicché il giudice negava la ammissione della invocata consulenza tecnica d’ufficio, da parte degli attori; ciò in forza e sul richiamo al principio che “La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017, ivi, Rv. 647288-01; conf. Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011) e in quanto: “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 16552 del 6.8.2015).
La parte opponente non aveva provato la corresponsione alla concedente il leasing dei canoni alle scadenze pattuite né provato l’effettivo rilascio del bene immobile né aveva fornito documentazione comprovante i pagamenti effettuati, ad alcun titolo.
Sul punto e quindi richiamando ancora esso Giudice la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione)”.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell’inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l’adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016).
Il rapporto contrattuale di locazione finanziaria, ha motivato indi il Magistrato capitolino si era risolto di diritto per effetto della comunicazione al lessee della volontà della società concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, come espressamente pattuita, secondo cui anche il mancato pagamento di un canone mensile, avrebbe potuto comportare la risoluzione del rapporto, per inadempimento della parte utilizzatrice.
L’estratto conto aggiornato indicava inoltre tutte le ragioni di credito azionate in sede monitoria e riferite ad importi a titolo di capitale per canoni mensilmente dovuti ed interessi, con riguardo alle fatture specificate, che erano dovute, in quanto corrispondenti alle pattuizioni contrattuali. Il credito in particolare era stato azionato per il pagamento dei canoni ed interessi di mora maturati fino alla data della risoluzione contrattuale.
Le condizioni generali del rapporto, ha aggiunto il giudice in sentenza, contenevano inoltre la clausola di salvaguardia, che prevedeva che qualora il tasso indicato nelle Condizioni Particolari fosse stato diverso nel corso del rapporto da quello convenuto, avrebbe trovato applicazione il tasso indicato nelle Condizioni Particolari, tale da non consentire e comunque il superamento del tasso soglia.
Le parti in particolare si erano date reciprocamente atto che per ‘tasso soglia’ si dovesse intendere il tasso effettivo globale medio riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche od integrazioni, relativo al trimestre solare precedente a quello nel quale veniva stipulato il contratto, quale pubblicato con apposito Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato della metà, il tutto come previsto dal comma 4 dell’articolo 2 della Legge predetta.
La clausola di salvaguardia, come evidenziata dal Giudice, escludeva indi tout court la configurabilità dell’usura, in quanto prevedeva la riduzione dell’interesse moratorio nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione di eventuali variazioni del tasso pattuito, avuto riguardo alla data dell’inadempimento, con il meccanismo per cui, in caso di superamento di detto limite, la misura degli interessi moratori era ricondotta al limite massimo previsto dalla legge appena indicata.
Richiamata e quindi nella decisione oggi in commento anche la sentenza n. 350 del 2013 della Suprema Corte, laddove essa non ha affermato che il tasso corrispettivo degli interessi va cumulato al tasso di mora, avendo al contrario stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il tasso stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo dì interessi moratori”.
Gli opponenti, però, non avevano fornito alcuna dimostrazione della concreta applicazione o del pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla legge n. 108 del 1996, nell’inosservanza della clausola di salvaguardia.
L’eccezione di nullità della precitata clausola era generica, essendo stata contestata l’inosservanza della legge n. 108 del 1996, senza alcuna specifica indicazione di eventuali operazioni comportanti l’applicazione di interessi a tasso usurario ed in difetto di produzione dei relativi decreti ministeriali inerenti all’intero periodo di durata del rapporto contrattuale ovvero alle mensilità durante le quali si era verificato il ritardo nel pagamento dei canoni (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8742 del 26.6.2001; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11706 del 5.8.2002).
Ancora il Tribunale di Roma ha evidenziato la natura giuridica del contratto all’esame, “…..che è un negozio con funzione di finanziamento a scopo di godimento, annoverabile tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui gli interessi sono compresi nei canoni, non si cumulano con gli interessi di mora, né comportano l’adozione di strumenti finanziari, definiti dall’art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante «disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari»: c.d. legge Sim) e dall’art. 1 del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La parte utilizzatrice del bene, ha esposto il Giudice, era una società commerciale che aveva stipulato il contratto di locazione finanziaria nello svolgimento dell’esercizio dell’attività d’impresa, situazione che comportava indi l’inapplicabilità alla fattispecie della disciplina inerente a TAEG e ISC, in quanto il provvedimento della Banca d’Italia in data 29 luglio 2009, intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” si applica alle operazioni di credito ai consumatori, mentre le operazioni di locazione finanziaria non ricadono tra le prescrizioni della Sezione II, paragrafo n. 8 di questo testo, come prescrive il precedente paragrafo n. 1, che individua l’ambito applicativo della disciplina con riferimento a: “depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui, aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII”.
Nel distinguere il leasing finanziario dagli altri finanziamenti, questa disposizione preclude che il primo possa essere annoverato in quest’ultima categoria.
Non si configura la componente degli interessi corrispettivi in ciascun canone di locazione finanziaria e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio estensibile anche al cd. leasing traslativo, secondo cui: “In tema di leasing di godimento, il canone pattuito – anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa – ha comunque natura di corrispettivo per l’uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest’ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all’art. 1284 cod. civ.” (Cass., Sez. III, sentenza n. 14760 del 4.6.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 603327) e, inoltre: “L’art. 1283 cod. civ. presuppone che una somma sia dovuta a titolo interessi” […] ma, al contrario, il canone, nel contratto di leasing, è dovuto dall’utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell’impresa, anche dell’interesse sul capitale investito (Cass., Sez. III, sentenza 29.3.1996, n. 2909).
Per quanto riguarda l’eccepita nullità dell’art. 23 delle condizioni generali di locazione finanziaria, rubricato “Indennizzo a favore del Concedente”, ha rilevato e da ultimo il Giudice di Roma, che non risultava che il lessor avesse conseguito il pagamento di un importo maggiore rispetto a quello che avrebbe ricevuto dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, sul punto e quindi richiamando ancora la giurisprudenza di legittimità, laddove: “In tema di leasing immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell’art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con l. 14 luglio 1993 n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto” (Cass. civ., sez. III, 17.1.2014, n. 888, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 629425).
Per decidere e quindi, conclude il Magistrato, se apportare o meno, una riduzione e di quale entità, all’indennità convenzionalmente stabilita dalle parti, il Giudice dovrà avere riguardo, in relazione all’ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obbiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l’uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita (Cass. civ., Sez. 1, sentenza 28.6.1995, n. 7266); senonché nella fattispecie portata all’esame, detta valutazione non poteva avere luogo, in quanto non era stato esercitato il diritto al pagamento della penale come convenuta in contratto, né erano stati provati il rilascio del bene immobile e la sua riallocazione sul mercato.
La opposizione è stata quindi respinta, con la condanna degli opponenti al pagamento della spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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