L’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non può essere formulata per la prima volta negli scritti conclusivi, poichè, non essendo conforme a quelle svolte negli atti introduttivi, costituisce una domanda nuova, come tale inammissibile in quanto tardiva e formulata oltre la scadenza del termine perentorio per le preclusioni assertive e non conseguente a domande svolte dalla controparte.
Una simile eccezione non può essere fondata su una fideiussione stipulata successivamente al provvedimento sanzionatorio n. 55 adottato dalla Banca d’Italia in data 2.5.05 o comunque su una fideiussione specifica e non omnibus, quindi di fideiussione al di fuori del perimetro di cui al predetto provvedimento sanzionatorio.
La mancata sottoscrizione della fideiussione da parte di un rappresentante della banca non può incidere sulla validità del negozio fideiussorio che, come è noto, può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, con la sentenza n. 4502 del 21 luglio 2020.
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