Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario occorre valutare se, risulti prova: I) della cessione e II) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell’intimazione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – anche con l’atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio – rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Per compiere detta valutazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [sia] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” al fine di ritenere provata l’intervenuta cessione”.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin, con l’ordinanza del 18 gennaio 2023.
Nel caso di specie, gli opponenti non contestavano l’avvenuta conoscenza della cessione, ma la prova dell’intervenuta cessione del credito per cui si procedeva.
Il Tribunale competente, per verificare l’assolvimento dell’onere probatorio relativo alla predetta cessione, ha evidenziato che parte opposta ha prodotto in giudizio dichiarazione redatta e sottoscritta dalla banca in cui l’originaria mutuante confermava che il credito per cui si procedeva- avente ad oggetto il mutuo stipulato in data 16.03.2007 a rogito notarile- rientrava tra i crediti oggetto di cessione in blocco conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca e la società creditrice.
Secondo il Giudice di primo grado, a tali dichiarazioni la Suprema Corte ha attributo in passato significato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l’esecuzione è basata, elemento che, nell’ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l’avvenuto trasferimento della posizione creditoria.
A detta produzione, peraltro, si è accompagnata, effettivamente, anche la materiale disponibilità del titolo esecutivo e la circostanza per cui il rapporto oggetto di cessione rivestiva le caratteristiche richiamate dall’Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provata la legittimazione attiva della creditrice, con conseguente rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione presentata dei debitori opponenti e condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali a favore di parte creditrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022
VI È LA NECESSITÀ DI PRODURRE ULTERIORI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara | 23.12.2022 | n.853
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
GLI EFFETTI DELL’OMESSO DEPOSITO DEI CODICI RELATIVI AI CREDITI TRASFERITI
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. – Petruzziello Rel. De Vivo | 13.06.2022 | n.2612
ART 58 TUB: IL CESSIONARIO DEVE DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELL’OPERAZIONE IN BLOCCO
IL MANCATO DEPOSITO DELLA PROVA DELLA CESSIONE RILEVA AI FINI DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende | 12.10.2022 | n.3943
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