In tema di legittimazione attiva dei soci, non si verifica la successione di questi ultimi nella titolarità di mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio finale di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.
Precisamente in base al fenomeno di tipo successorio che consegue alla cancellazione, sono trasferiti ai soci le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello dell’Aquila, Pres. Orlandi – Rel. De Falco, con la sentenza n. 170 del 2 febbraio 2024.
Nel caso in esame, parte appellante impugnava la decisione del Tribunale che avrebbe ingiustamente ignorato o comunque erroneamente pretermesso gli effetti della cessione di credito intervenuta antecedentemente alla formazione del bilancio finale di liquidazione, ritenendo insussistente la legittimazione ad agire dei soci appellanti della società, liquidata e poi cancellata, e dunque considerando superfluo l’esame del merito della pretesa
In particolare, gli attori rappresentavano che la società in liquidazione aveva protestato l’esistenza del credito restitutorio nei confronti della banca, in tal modo configurando una pretesa giuridica verso quest’ultima, poi divenuta oggetto di cessione mediante approvazione dell’organo assembleare e conseguente notifica verso il debitore ceduto. La stessa banca, dopo l’intervenuta notifica della cessione, prendeva atto dell’avvenuta cessione del rapporto controverso. Solo successivamente interveniva l’approvazione del bilancio di liquidazione.
L’appello contesta la motivazione con cui il giudice di primo grado ha dismesso questa ricostruzione dichiarando “ontologicamente inconfigurabile” la cessione di credito in quanto altrimenti ragionando “il liquidatore della società avrebbe ceduto, di fatto, a sé stesso un credito”; e in quanto “l’omessa azione da parte del liquidatore, unico soggetto legittimato, costituisce chiara rinuncia al credito con conseguente insuscettibilità di devoluzione per mezzo della cessione in atti”.
La Corte d’Appello, investita della questione, ha ritenuto fondato il motivo, osservando che quando il liquidatore aveva sollevato la contestazione nei confronti della banca e, quindi, definito sia pure embrionalmente e in astratto la pretesa giuridica, l’aveva poi ceduta prima dell’estinzione della società, notificando la cessione al debitore ceduto; pertanto, la pretesa medesima era uscita dal patrimonio della società e, perciò stesso, non poteva formare oggetto di alcun fenomeno successorio dalla società ai soci.
Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto corretto il pronunciamento del Tribunale se inteso nel senso che il credito potenziale (ovverosia la pretesa attuale) della società non sarebbe stato trasmesso ai soci se prima la società non l’avesse ceduto. Tuttavia, la cessione vi era stata e nemmeno il giudice di primo grado lo aveva contestato adducendo motivazioni non condivisibili circa la pretesa impossibilità di una cessione del liquidatore a sé medesimo.
Per questi motivi, il primo motivo è stato ritenuto fondato quanto alla riconosciuta legittimazione dei soci e, tuttavia, l’appello è stato rigettato nel merito con condanna alle spese di lite in favore della banca appellata.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CESSIONARIO: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE NOTIZIATA DAL CESSIONARIO INTIMANTE AL DEBITORE CEDUTO È PROVA DELL’INTERVENUTA CESSIONE
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022
CESSIONE CREDITI INDIVIDUABILI IN BLOCCO: L’AVVISO DI PUBBLICAZIONE GENERICO EX ART. 58 TUB È PRIVO DI VALORE
VI È LA NECESSITÀ DI PRODURRE ULTERIORI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara | 23.12.2022 | n.853
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