In tema di cessione del credito in blocco ex art. 58 TUB l’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
Il difetto di prova della cessione del credito e del suo specifico contenuto, stante la mancata produzione del titolo del trasferimento può essere eccepita con le memorie ex art. 183 cpc ed in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Così si è espresso il Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella con la sentenza n.1331 del 3 ottobre 2022.
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