Gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell’alta dirigenza del cessionario. Dunque i soggetti titolari di diritti/rapporti non oggetto di cessione non possono esercitarli. Si realizza quindi la separazione tra i rapporti giuridici pendenti, sia attivi che passivi.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, con la sentenza n. 158 del 20.02.2019.
Una società ha convenuto in giudizio una Banca, chiedendo la declaratoria di nullità di alcuni contratti sottoscritti con l’istituto di credito, ai quali sarebbero stati applicati illegittimamente tassi di interesse debitori ultralegali, tassi di interesse creditori e la capitalizzazione trimestrale, fra le altre cose.
La Banca si è costituita, contestando la domanda attorea ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, posto che i rapporti negoziali si erano estinti prima della creazione del c.d. “Ente Ponte” nel 2011. Tale eccezione è stata ritenuta fondata dal Tribunale estense che perciò non ha accolto le richieste della società.
Nel suo percorso motivazionale, il Giudice ha richiamato un recente provvedimento dello stesso Tribunale (la sentenza del 12.02.2019) prendendolo a modello circa la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Con provvedimento del 21 novembre 2015, la Banca d’Italia ha articolato il “programma di risoluzione” della vecchia Banca, ponendo in risoluzione ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 180/2015 l’istituto bancario, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l’azzeramento totale del valore del suo capitate azionario e delle “obbligazioni subordinate”. Successivamente, è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti la vecchia azienda bancaria vecchia, in amministrazione straordinaria, a favore della Nuova Banca, in qualità di ente ponte, al quale sono stati trasferiti solo gli elementi “costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione”, quindi non anche le posizioni contrattuali esaurite al momento della cessione, intese come tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla vecchia Banca.
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non fondato il riferimento, mosso da parte attrice, alla attribuzione all’ente ponte dei rapporti giuridici esclude in radice il trasferimento dei potenziali debiti dell’istituto bancario cedente riferito a conti correnti chiusi. Questo perché non possono ovviamente essere considerati rapporti giuridici, poiché il rapporto presuppone la vigenza dello statuto negoziale con reciproche obbligazioni (mentre il credito azionato sulla scorta di asserite nullità o violazioni delle obbligazioni contrattuali presuppone al contrario la non vigenza del rapporto giuridico).
Per tali ragioni il Tribunale ha accertato il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: È CARENTE LA NUOVA BANCA SE I RAPPORTI CONTROVERSI SONO ESTINTI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL’ENTE PONTE
IL RAPPORTO ESCLUSO DALLA CESSIONE NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Ordinanza | Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani | 29.03.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-passiva-e-carente-la-nuova-banca-se-i-rapporti-controversi-sono-estinti-prima-della-costituzione-dellente-ponte
ENTE PONTE: CARENTE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
IL DIRITTO ESTINTO NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 21.11.2018 | n.806
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ente-ponte-carente-di-legittimazione-passiva-per-i-rapporti-gia-conclusi-al-momento-della-cessione
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