Le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell’emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente.
La cessione ha riguardato tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, purché “in essere alla data di efficacia della cessione”, ovvero alle ore 22.00 del 22 novembre 2015.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Stefania Calò, con l’ordinanza del 12.06.2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che, con ricorso ex art. 702 bis, ha convenuto in giudizio un istituto di credito, assumendo di avere acquistato azioni da altra banca cui era subentrato, per effetto di trasferimento di tutti i diritti, attività e passività, l’istituto convenuto.
Su tali presupposti, il ricorrente ha concluso per la declaratoria di nullità del contratto generale d’investimento e per la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a causa delle violazioni poste in essere.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto delle domande per la loro infondatezza.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla banca convenuta.
In particolare, il Tribunale ha rappresentato che la decisione deve prendere le mosse dall’esame del dato letterale di cui al d.lgs. 180/2015 e al provvedimento della Banca d’Italia del 22/11/2015.
L’art. 43 del suddetto D. Lgs. prevede che: “1. La cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 2. Il valore complessivo delle passività cedute all’ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”.
Il successivo articolo 47, al comma 7, nel disciplinare il meccanismo di trasferimento, esclude espressamente che “gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altro soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione” possano esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione, oltre che nei confronti dei membri degli organi di amministrazione controllo o dell’alta dirigenza dell’ente ponte.
Inoltre, l’art. 1.1. del provvedimento della Banca d’Italia, attuativo del citato decreto legislativo, prevede espressamente che “Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del D.lgs. 180/2015, all’ente ponte”.
Il Giudice ha specificato che nella cessione rientrano tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, purché “in essere alla data di efficacia della cessione”, ossia, con riferimento al caso di specie, alle ore 22.00 del 22 novembre 2015.
In tal senso, le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell’emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente.
Lo stesso dato normativo, invero a parere del Giudicante, induce a ritenere che tali ultime pretese non siano ricomprese nel perimetro della cessione e che dunque non possano essere fatte valere nei confronti dell’ente-ponte cessionario.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha accertato il difetto di legittimazione passiva dell’istituto di credito convenuto e, per l’effetto, ha rigettato le domande formulate dal ricorrente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: ALL’ENTE PONTE SONO TRASFERITI SOLO GLI ELEMENTI “COSTITUENTI L’AZIENDA BANCARIA DELLA BANCA IN RISOLUZIONE”
L’ISTITUTO DI CREDITO È CARENTE PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 20.02.2019 | n.158
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-passiva-allente-ponte-sono-trasferiti-solo-gli-elementi-costituenti-lazienda-bancaria-della-banca-in-risoluzione
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: È CARENTE LA NUOVA BANCA SE I RAPPORTI CONTROVERSI SONO ESTINTI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL’ENTE PONTE
IL RAPPORTO ESCLUSO DALLA CESSIONE NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Ordinanza | Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani | 29.03.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-passiva-e-carente-la-nuova-banca-se-i-rapporti-controversi-sono-estinti-prima-della-costituzione-dellente-ponte
ENTE PONTE: CARENTE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
IL DIRITTO ESTINTO NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 21.11.2018 | n.806
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ente-ponte-carente-di-legittimazione-passiva-per-i-rapporti-gia-conclusi-al-momento-della-cessione
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