In tema di legittimazione passiva, qualora nelle more del procedimento di esecuzione vi sia stata una successione nella titolarità del credito da un istituto ad un altro, è necessario che il giudizio ex art. 616 c.p.c., venga proposto nei confronti del secondo.
Il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. presenta struttura bifasica “temperata”, con una netta cesura tra la fase sommaria e quella di merito, tale che – qualora il nuovo creditore sia intervenuto in surroga nella prima fase – il giudizio di merito dovrà essere incardinato nei suoi confronti, da parte del debitore che voglia far valere la nullità del contratto da cui sorge il credito.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Termini Imerese, Giudice Giovanna Debernardi nella sentenza n. 948 del 06.10.2021.
Nel caso di specie, una cliente agiva in opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. contro la banca di cui risultava debitrice di interessi relativi ad un contratto di mutuo e, nelle more, il nuovo istituto creditore- in ragione di una cessione parziale di crediti- depositava atto di costituzione in surroga dell’originario.
Tuttavia, la fase di merito ex art. 616 c.p.c. veniva dall’attrice incardinata contro il creditore originario.
Il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è caratterizzato da una netta divisione tra la prima e la seconda fase del procedimento, l’una necessaria avanti al giudice dell’esecuzione e regolata dalle norme sul procedimento camerale, l’altra meramente eventuale avanti al giudice del merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione.
Si tratta di una struttura bifasica c.d. “temperata”, ossia costituita da una fase sommaria indispensabile all’introduzione del procedimento di opposizione esecutiva, ma la cui instaurazione non determina la pendenza, e dunque l’unitarietà, del successivo giudizio di merito di cui all’art. 616 c.p.c., il quale inizierebbe a decorrere solo al momento della notificazione della citazione ed il cui avvio, meramente eventuale, sarebbe in ogni caso rimesso all’iniziativa della parte interessata, non necessariamente coincidente con l’originario soggetto opponente.
Pertanto, nel caso in esame, nonostante la fase sommaria sia stata promossa nei confronti dell’originario creditore, il successivo giudizio di merito avrebbe dovuto essere avviato nei confronti dell’effettivo titolare del credito, ovverossia la nuova società alla quale esso era stato ceduto.
Per tali ragioni, data la carenza di legittimazione passiva, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
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