E’ corretto non disporre la rinnovazione della citazione nei confronti del soggetto legittimato, poiché l’istituto non è volto a sanare errori inescusabili dell’attore nell’individuazione del convenuto, come del resto non potrebbe disporsi secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio, l’integrazione del contraddittorio, non avendo l’attore citato in giudizio almeno uno dei legittimi contraddittori.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, con la sentenza n. 5766 del 13.06.2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha convenuto in giudizio una BANCA al fine di ottenerne la condanna alla ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma ad essa indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari.
La banca si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il credito fatto valere da parte attrice è stato oggetto di cessione prima dell’instaurazione del giudizio; ha, poi, contestato le doglianze della controparte chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’istituto di credito convenuto.
Al riguardo, il Giudicante ha rappresentato che, al momento della notifica dell’atto di citazione, la convenuta non fosse più titolare del rapporto controverso in quanto il medesimo era stato oggetto di cessione ad altra società di cui è stata regolarmente data notizia da parte della cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, conformemente a quanto previsto dall’art. 58 T.U.B.
Peraltro, la suddetta circostanza è stata, altresì, comunicata direttamente al cliente con missiva prodotta dallo stesso attore.
Il Tribunale ha ritenuto corretto il comportamento della banca che ha omesso di rinnovare la citazione nei confronti del soggetto legittimato, poiché l’istituto non è volto a sanare errori inescusabili dell’attore nell’individuazione del convenuto, come del resto non potrebbe disporsi secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio, l’integrazione del contraddittorio, non avendo l’attore citato in giudizio almeno uno dei legittimi contraddittori.
Alla lue di tali argomentazioni, il Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca condannando l’attore alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: È CARENTE LA NUOVA BANCA SE I RAPPORTI CONTROVERSI SONO ESTINTI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL’ENTE PONTE
IL RAPPORTO ESCLUSO DALLA CESSIONE NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Ordinanza | Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani | 29.03.2018 |
CESSIONE RAMO AZIENDA: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALLA CESSIONARIA QUALE SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE
LA BANCA CESSIONARIA DÀ NOTIZIA DELL’AVVENUTA CESSIONE MEDIANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE E PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat | 12.01.2016 | n.336
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