In materia di responsabilità risarcitoria, il c.d. ente-ponte, cessionario dell’azienda bancaria di un Istituto soggetto a risoluzione ex art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dai clienti azionisti solo nell’ipotesi in cui, al momento della cessione, fossero già pendenti le relative azioni.
E’ quanto affermato dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Lama, con la sentenza n. 1055 del 30.04.2021.
Nel caso in esame, un azionista proponeva ricorso ex art 702 bis c.p.c., lamentando l’omesso adempimento degli obblighi informativi in capo alla banca cessionaria dell’azienda bancaria di un Istituto di credito soggetto a risoluzione (c.d. ente-ponte) che, in giudizio, eccepiva difetto di legittimazione passiva, dovendo l’azione risarcitoria essere esperita nei confronti della banca cedente.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, riconosceva la responsabilità della banca cessionaria, condannandola al risarcimento dei danni.
Avverso tale provvedimento, proponeva appello l’Istituto di credito poi incorporante l’ente-ponte, ribadendo il difetto di legittimazione passiva.
La Corte accoglieva l’appello, sul presupposto che non può essere proposta azione risarcitoria per mancato adempimento della banca ai propri obblighi informativi nei confronti dell’ente-ponte, costituito in seguito alla risoluzione della banca cessionaria.
Invero, si riscontra un difetto di legittimazione passiva nell’ipotesi in cui detta azione non fosse già in essere al momento della cessione, anche in caso di fatto costitutivo sorto precedentemente.
Il testo dell’art. 43 del d.lgs. n. 180/2015, infatti, afferma :1. la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi .2.Il valore complessivo delle passività cedute all’ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”. A tali disposizioni dà attuazione, tra gli altri, l’art. 1.1 del provvedimento di Banca d’Italia, secondo cui: “… tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi (…) i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione sono ceduti all’ente ponte“.
Alla luce della ratio della normativa nazionale e sovranazionale volta a salvaguardare la continuità dell’attività della cessionaria, si può sostenere che “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” : se il Legislatore avesse voluto riconoscere tali pretese risarcitorie, facenti capo agli azionisti come investitori, lo avrebbe fatto espressamente.
In base all’ art. 2560 secondo comma c.c., inoltre, in merito al trasferimento d’azienda, l’acquirente risponde dei debiti pregressi purché risultanti dai libri contabili obbligatori.
Ne consegue, dunque, che il cessionario non possa rispondere, come nel caso di specie, di passività non accertate in alcun modo al momento della cessione.
Pertanto, essendo espressamente previsto dalla norma summenzionata anche il trasferimento di responsabilità dalla banca cedente a quella cessionaria, è tuttavia necessario che le medesime siano già in essere.
Per tale ragione, la Corte ha accolto l’appello in favore dell’Istituto di credito, con condanna dell’attore alle restituzioni di quanto percepito a titolo di risarcimento con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OGGETTO DI CESSIONE SONO TUTTI I DIRITTI, LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ IN ESSERE ALLA DATA DI EFFICACIA DELL’ATTO
Ordinanza | Tribunale di Reggio Emilia, II sez. civ., Giudice Stefania Calò | 12.06.2019
Difetto di legittimazione passiva dell’ente ponte nella disciplina di cui al d.lgs. 180/2015
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 10.05.2019 | n.350
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: carente la nuova banca per pretese avanzate dopo inizio procedura di risoluzione D.lgs. 180/2015
Preclusa la possibilità di esercitare nei confronti dell’ente-ponte una qualunque azione giudiziale legata a una precedente condotta illecita della vecchia banca
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Bonaretti | 28.02.2019 | n.917
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-passiva-carente-la-nuova-banca-per-pretese-avanzate-dopo-inizio-procedura-di-risoluzione-d-lgs-1802015
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