La procura non deve essere prodotta entro i termini per le produzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2), essendo sufficiente che sia prodotta nel primo atto successivo all’eccezione, ovvero nel termine assegnato dal giudice, se il difetto è rilevato d’ufficio.
In tema di legittimazione processuale: I) l’atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti (e, quindi, di “legitimatio ad processum”) quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche; II) che tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d’immediata difesa; III) che il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – che deve essere effettuata dal giudice anche d’ufficio – può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione; IV) che di conseguenza, ove la contestazione avvenga in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d’impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma l’onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli-Rel.Vella, nell’ordinanza n.31509 del 03.11.2021.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno