ISSN 2385-1376
Testo massima
Ancora una sentenza in materia di valori mobiliari che conferma le ragioni della Banca assumendo che l’Istituto è immune da censure se l’investitore non dimostra che la stessa banca disponeva di SICURE ed INEQUIVOCHE informazioni circa una VARIAZIONE SIGNIFICATIVA del valore di rischio delle obbligazioni in relazione al recupero del capitale investito ed al pagamento delle cedole, idonee a far presagire il probabile default dell’emittente.
Così il Tribunale di Roma, con sentenza n. 489 del 11 gennaio 2013, si è pronunciato in materia di investimenti finanziari e di responsabilità assolvendo la banca da ogni responsabilità
Nel caso di specie un investitore si era rivolto alla banca per l’acquisto di alcune obbligazioni a basso rischio, concludendo poi l’acquisto dei titoli obbligazionari Lehman Brothers.
In seguito all’acquisto negoziato dalla banca avveniva il declassamento conclusosi con il fallimento delle dette obbligazioni.
L’investitore, pertanto, conveniva in giudizio la banca quale emittente dei titoli obbligazionari Lehman Brothers dallo stesso acquistati, per i danni subiti in conseguenza del detto default;
L’investitore deluso, lamentava l’inadempimento da parte dell’Istituto di credito degli obblighi informativi e di tutela previsti dal codice civile e dalla normativa di settore.
In particolare, si doleva del comportamento della banca per aver consigliato l’acquisto delle dette obbligazioni quando l’ente emittente si trovava già in una situazione di grave dissesto, e per non aver informato il cliente dell’aumento dello stato di rischio dell’investimento, che aveva assunto, dimensioni e rilevanza sempre più consistenti.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l’azione proposta da parte attorea in quanto:
– da un lato la banca convenuta aveva fornito la prova documentale di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla legge con riferimento alla stipula ed all’esecuzione dei contratti di prestazione di servizi finanziari, nonché a tutti gli adempimenti formali prescritti dalla normativa di settore (quali lo scambio delle informazioni attive e passive richieste per la prestazione del servizio e di aver correttamente inserito il proprio cliente nella categoria dell’investitore al dettaglio).
– dall’altro, rileva il giudicante, l’investitore si era del tutto sottratto all’onere di specifica allegazione dei fatti che avrebbero determinato l’inadempimento della Banca, non avendo egli stesso dedotto alcunché circa l’abbassamento del grado di “rating” o l’innalzamento del “valore soglia” del VAR delle predette obbligazione prima del loro default.
L’attore, invero, nonostante l’onere sullo stesso gravante, non aveva prospettato circostanze di fatto volte a dare fondamento alle sue doglianza di mancata informazione.
A sostegno della propria decisione, inoltre, il Tribunale rileva come sulla base della stampa specialistica, di dominio pubblico, emergeva che solo dopo diversi mesi dall’acquisto dei detti titoli veniva segnalata la forte discesa del titolo in borsa.
Non si poteva dunque affermare che la banca avesse negligentemente omesso di fornire informazioni in quanto all’epoca dell’acquisti dei titoli non sussistevano circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un’elevata probabilità di fallimento delle Lehman Brothers tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio
In conclusione si afferma che il declassamento dei titoli intervenuto successivamente alla compravendita degli stessi non determina automaticamente la responsabilità contrattuale della Banca verso l’investitore, dovendo concretamente dimostrare che la banca disponeva di in equivoche informazioni significative del rischio, non trasmesse all’investitore.
Testo del provvedimento
In allegato la sentenza del Tribunale di Roma del 11/01/2013, G.U., dott. Stefano Cardinali.
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