Provvedimento segnalato dall’Avv. Michela Boccardo del Foro di Torino con nota di accompagnamento
Va esclusa la sussistenza in capo all’intermediario di un obbligo giuridico, di fonte normativa o contrattuale, di informazione – in una fase successiva all’operazione – della variazione del rischio del titolo e comunque la sussistenza di elementi tali da far ritenere prevedibile il default dell’emittente.
L’obbligo assunto dall’intermediario in caso di vendita di titoli inseriti nell’elenco delle obbligazioni Patti Chiari è circoscritto alle informazioni che discendono dal Consorzio medesimo, sicché deve escludersi che la banca assuma lo specifico obbligo di comunicare la riduzione di valore o l’aumento del rischio dell’investimento indipendentemente dalle comunicazioni che pervengano dal consorzio, dovendo più semplicemente la stessa girare tempestivamente all’investitore le informazioni che al riguardo vengano dal consorzio, atteso che il contratto rimane una mera intermediazione finanziaria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, dott.ssa Silvia Rigon, con la sentenza n. 2986 del 31/10/2016.
Il Tribunale di Padova, nel caso di specie, ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata da un’investitrice, fondata su un asserito inadempimento della Banca agli obblighi informativi alla quale la medesima sarebbe tenuta e, precisamente, allo specifico obbligo di informazione c.d. continuativa, di natura sia legale sia contrattuale, in ordine all’andamento dei titoli oggetto d’acquisto (nel caso di specie, obbligazioni Lehman Br Frn 08).
Il Giudice ha negato che nell’ambito di un rapporto di negoziazione, ricezione e trasmissione titoli – come quello tra la Banca e l’attrice – esista un obbligo normativo di fornire al cliente informazioni successivamente all’acquisto del titolo in merito al suo andamento, ed ha altresì escluso che la Banca avesse assunto contrattualmente uno specifico obbligo di comunicare alla cliente la riduzione di valore o l’aumento di rischio dell’intermediario in maniera indipendente dalle comunicazioni che alla medesima provenivano dal Consorzio Patti Chiari.
Precisa, infatti, il Tribunale di Padova che “il solo obbligo informativo contrattualmente assunto dalla Banca è quello risultante dalla sua adesione al Consorzio” e quindi, come noto, di informare la cliente qualora il titolo fosse uscito dall’elenco Obbligazioni Basso Rischio – Basso Rendimento (con il primo estratto conto laddove il rischio calcolato dal Consorzio fosse stato modesto, entro due giorni se rilevante).
Pertanto, essendo il titolo uscito dall’elenco solo in data 16 settembre 2008, nessuna informazione poteva essere data all’attrice dalla Banca prima di quel momento.
Il Giudice evidenzia, infine, come il default della Lehman Brothers fu un evento del tutto imprevedibile per gli Istituti di credito, essendo evidente da molteplici indici che il mercato finanziario non aveva mai avvertito i sintomi del tracollo.
Sinteticamente, il titolo era rimasto presente nella lista del Consorzio Patti Chiari tra le obbligazioni a basso rischio – basso rendimento; ancora, il prezzo dei titoli rimase superiore a novanta punti del nominale sino a pochi giorni prima della dichiarazione di default e le Agenzie di rating non modificarono il loro giudizio e non declassarono il merito di credito dell’emittente sino alla data del default.
Pertanto, nessuna responsabilità può riferirsi alla Banca convenuta per non aver previsto il default e dunque non aver consigliato alla cliente il disinvestimento dei titoli. Da ciò è dunque derivato il rigetto della pretesa risarcitoria dell’attrice, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle spese legali a favore della Banca.
Per altri precedenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEHMAN BROTHERS: RATING INVARIATO FINO AL DEFAULT, TRACOLLO IMPREVEDIBILE
LA BANCA NON ERA TENUTA A INFORMARE PER PERDITA DI VALORE E/O ‘AUMENTO RISCHIOSITÀ DEI TITOLI DOPO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Guido Romano | 13-10-2015 | n.20420
LEHMAN BROTHERS: NESSUN DECLASSAMENTO DA PARTE DELLE AGENZIE DI RATING PRIMA DEL DEFAULT
L’INTERMEDIARIO NON ERA TENUTO A MONITORARE IL TITOLO INSERITO NELL’ELENCO DEL CONSORZIO PATTI CHIARI
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 09-10-2015
LEHMAN BROTHERS: IL TRACOLLO FU EVENTO IMPREVEDIBILE
NON SONO IMPUTABILI ALLA BANCA VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza | Tribunale di Vercelli, dott.ssa Maria Elena Ballarini | 12-06-2015 | n.369
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