ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di titoli “Lehman Brothers”, la mancata variazione del rating e del VaR inducono a ritenere che, sino al 15 settembre 2008 data del default non sussistessero circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un’elevata probabilità di fallimento della Lehman Brothers, tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio dell’investimento.
A fronte dell’imprevedibilità del fallimento Lehman, non può ritenersi che sussistessero particolari obblighi di informazione “continuativa” in capo all’intermediario. Infatti, l’unico onere in capo alla banca intermediaria era quello di informare il cliente se un titolo fosse uscito dall’elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento, redatto dal Consorzio Patti Chiari, in base a due parametri: “il rischio di mancato rimborso, misurato con l’indicatore
chiamato rating” ed “il rischio di una perdita di valore del titolo sul mercato finanziario (e dunque di una perdita per il risparmiatore se vende il titolo prima della scadenza), chiamato Valore a Rischio o Var”, redatto da una società appositamente incaricata per la sua analisi, che non doveva variare dell’1% su base settimanale”.
Gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell’investimento, con la conseguenza che l’intermediario non è tenuto a informare l’investitore della perdita di valore o dell’aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all’acquisto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, Dott. Guido Romano, con sentenza n. 20420, emessa in data 13.10.2015.
Nel caso di specie, un cliente, dopo aver stipulato un contratto di acquisto di obbligazioni Lehman, per un valore nominale di euro 638.000,00, citava in giudizio la Banca intermediaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno e l’annullamento del contratto, sul presupposto del mancato rispetto degli obblighi informativi precontrattuali e della mancata verifica periodica dell’adeguatezza del portafoglio Lehman e della conseguente irregolarità dell’operazione.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l’accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto totale delle domande avversarie.
Il Tribunale, inquadrato il profilo principale (ed assorbente) della domanda del cliente (inadempimento della banca con riferimento alle obbligazioni contrattuali assunte nell’ambito del rapporto di intermediazione mobiliare instauratosi con l’attrice, concretantesi nella mancata segnalazione della inadeguatezza della operazione relativa all’acquisto, nel febbraio del 2008, di obbligazioni Lehman), ha preso le mosse da un rilievo di un “dato incontrovertibile“: e cioè che il rating del soggetto emittente i titoli in questione è rimasto di categoria A sino alla data del default (15 settembre 2008).
L’imprevedibilità del default esclude, di conseguenza, che la Banca intermediaria avesse l’onere di comunicare qualsivoglia variazione e/o aumento del rischio al cliente, non avendone in sostanza gli strumenti obiettivi ricavabili dall’analisi del mercato dei valori mobiliari.
Il Tribunale, aderendo a consolidata giurisprudenza di merito, ha chiarito, in particolare, che gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli erano dovuti soltanto fino al momento dell’investimento, con la conseguenza che in data successiva all’acquisto, l’intermediario non era tenuto a informare l’investitore della perdita di valore o dell’aumento di rischiosità dei titoli.
A supporto di questa conclusione, non può non considerarsi che l’interpretazione della normativa di settore sostenuta dal cliente finirebbe col porre a carico dell’intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti. Questi sarebbe infatti tenuto a monitorare costantemente l’andamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti ed a comunicare loro ogni “modifica rilevante” delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato. Inoltre, lo stesso concetto di “modifica rilevante“, ove non ancorato a parametri specifici (p. es. variazione del rating), che non si rinvengono nel testo regolamentare (art. 28 Reg. Consob), finirebbe per essere opinabile e rimessa all’apprezzamento soggettivo dell’intermediario.
Gli obblighi informativi sulla adeguatezza ed appropriatezza dell’operazione sono relativi, pertanto, alla fase precontrattuale, per cui in assenza di uno specifico accordo tra le parti la Banca non ha, di regola, alcun onere di continuo monitoraggio dell’andamento dei titoli.
Non essendo configurabile un tale obbligo in capo all’intermediario, a parere del Giudice romano è irrilevante accertare, con riferimento a tale profilo, se e quando si sia verificato un aumento della rischiosità dei titoli LEHMAN BROTHERS detenuti dal cliente e quando la banca ne sia venuta a conoscenza.
A latere, parte attrice ha dedotto genericamente che la Banca avrebbe avuto un conflitto di interessi in senza fornire alcuna specificazione.
Tale profilo è stato ritenuto infondato atteso che il cliente, nel caso di specie, non aveva specificato in che cosa sarebbe consistito il dedotto conflitto di interessi, non essendo sufficiente a ciò l’indicazione della titolarità del capitale azionario da parte di altro istituto di credito, né l’eventuale commissione di una operazione in conflitto di interessi non comporta, come invece sostenuto dal cliente, l’automatica sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento all’obbligo informativo relativo all’esistenza del conflitto ed il danno conseguente all’acquisto dei titoli.
Alla luce di ciò, in assenza di allegazioni attoree in ordine agli elementi fattuali che in concreto avrebbero dato luogo al conflitto di interessi (la disciplina del riparto dell’onere probatorio ex art. 23, VI° co T.U.F. non esonera la parte che agisce per il risarcimento del danno dall’onere di specifica allegazione dei fatti idonei a sostenere la domanda), e di evidenze istruttorie che consentissero di pervenire, in via indiziaria, alla prova presuntiva del conflitto di interessi (dal mero prezzo di vendita dei titoli non possono desumersi elementi sufficienti per prospettare una bad execution mediante occultamento di una situazione di conflitto di interessi), la domanda proposta in relazione alla asserita violazione degli obblighi di informazione è stata giudicata infondata.
Sulla scorta delle citate argomentazioni, il Tribunale ha, dunque, rigettato integralmente le domande attoree.
Per approfondimenti, si segnalano i seguenti precedenti:
LEHMAN BROTHERS: IL TRACOLLO FU EVENTO IMPREVEDIBILE
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LEHMAN: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO PER L’IMPREVEDIBILITÀ DEL DEFAULT NEL MARZO 2007
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Testo del provvedimento
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