ISSN 2385-1376
Testo massima
Benché Lehman Brothers avesse dato alcuni segnali di crisi prima del 15/9/2008 (data del default) – quali il prezzo delle obbligazioni e delle azioni e i dati di bilancio l’acquisto di obbligazioni Lehman non appariva un investimento particolarmente rischioso.
L’inadempimento non può pertanto essere considerato grave ex art. 1455 c.c. atteso che informazioni particolari non erano necessarie all’epoca dell’investimento, poiché le informazioni conosciute o conoscibili dalle banche all’epoca dell’investimento, sostanzialmente tranquillizzanti, non avrebbero verosimilmente indirizzato le scelte dell’attore verso altri titoli.
Questi principi sono stati affermati dal Tribunale di Genova con la sentenza del 26-04-2012 in una controversia che vedeva contrapposti un cliente ed una banca in relazione all’acquisto di titoli obbligazionari Lehman.
Nel caso di specie, un investitore agiva contro una banca deducendo la nullità dell’acquisto di titoli obbligazionari Lehman avvenuto nel giugno 2008 – investimento inferiore all’8% del portafoglio in titoli – per non avere, la banca, fornito tutte le informazioni che avrebbe dovuto possedere e per aver omesso di informarsi sul profilo del cliente, amministratore unico di società avente per oggetto l’attività di investimento sul mercato monetario, finanziario e valutario dei propri capitali, inclusi esplicitamente l’acquisto di azioni ed obbligazioni, circostanza che conduce il Giudice ad affermare “che egli non fosse da considerare un investitore sprovveduto, né alieno da investimenti che comportassero una certa misura di rischio”.
Posto che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di comportamento non possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (v. Cass. n. 26724 del 19/12/2007), il Giudice genovese, passando alla domanda di risoluzione, ha affermato che la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. va valutata alla luce della circostanza che il rating applicato a Lehman fino al 18/7/2008 fosse di notevole affidabilità: “A2” per Moody’s, “A” per Standard & Poor’s, “A ” per Fitch.
In altri termini, l’inadempimento non è stato considerato grave ex art. 1455 c.c., in quanto informazioni particolari non erano necessarie all’epoca dell’investimento, poiché il titolo non era sospetto, e non era pertanto credibile che informazioni più accurate avrebbero dissuaso l’investitore dall’acquisto.
Il Tribunale, quindi, ha escluso, non solo la ricorrenza dei requisiti per la risoluzione del contratto, ma anche la sussistenza della responsabilità precontrattuale, mancando qualsivoglia contributo causale della banca, in quanto le informazioni disponibili eventualmente omesse erano sostanzialmente irrilevanti a fronte del prestigio di Lehman Brothers e delle unanimi e costanti valutazioni delle società di rating sopra più volte riferite.
Respinte tutte le domande di parte attrice, il Giudice ha condannato quest’ultima alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 2.866,00.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 383/2012