ISSN 2385-1376
Testo massima
L’adeguatezza o meno dell’investimento va valutata secondo un criterio logico ex ante, relativo alle informazioni ricavabili dal mercato finanziario all’epoca dell’ordine di acquisto. Diversamente, operando secondo un criterio ex post, si avrebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel gennaio 2007, l’operazione di acquisto dei prodotti Lehman Brothers si presentava adeguata in considerazione delle alte quotazioni rating, che rendevano imprevedibile il default.
Non è ravvisabile alcun obbligo di c.d. alert visto l’improvviso e non prevedibile default delle obbligazioni Lehman.
Questi principi sono stati affermati dal Tribunale di Treviso, Pres. Dott. Antonello Fabbro, con la sentenza del 14.03.2013.
Nel caso di specie, una società conveniva in giudizio una banca domandando che fosse accertata la risoluzione del contratto relativo all’operazione di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers ex 1453 c.c sull’asserito presupposto del gravissimo inadempimento della banca convenuta. Secondo le prospettazioni attoree, la banca avrebbe dovuto informare la società, di piccole dimensioni, della ventura (e prevedibile!) crisi della Lehman da cui sarebbero scaturite operazioni inadeguate rispetto al profilo del cliente, che mai avrebbe voluto intraprendere investimenti ad alto rischio.
Il Tribunale, prima di valutare l’eventuale inadempimento della banca, ha verificato l’adeguatezza dell’investimento secondo un criterio logico ex ante relativo alle informazioni ricavabili dal mercato finanziario all’epoca dell’ordine di acquisto in quanto, diversamente, “operando un giudizio ex post, in caso di default del titolo, l’investimento si rivelerebbe sempre inadeguato così da trasformare il normale criterio di imputazione della responsabilità precontrattuale o contrattuale dell’intermediario finanziario in responsabilità oggettiva”.
Ebbene, nel gennaio 2007, le alte quotazioni da parte delle agenzie di rating dei titoli Lehman non lasciavano, secondo le argomentazioni del Giudice, presagire il default.
Il Tribunale, a questo punto, ha verificato se nel caso di specie vi sia stata una violazione degli obblighi di informazione successiva o continuativa (c.d. obbligo di alert).
Interessante, al riguardo, appare il ragionamento del Giudice, il quale ha ritenuto che “l’odierno impianto normativo pone a carico dell’intermediario gli obblighi di informazione precontrattuali, regolati da una notevole serie di disposizioni, mentre non pone particolari obblighi nel corso del rapporto”.
Né tale carenza può essere superata da una sovra-interpretazione della disposizione di cui alla lett. b) dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 ove l’avverbio “sempre” non può che essere riferito alla fase precontrattuale in riferimento alla varie circostanze oggettive e soggettive (es. tipologia di cliente).
In conclusione, il Giudice ha rigettato tutte le domande attoree escludendo qualsivoglia responsabilità in capo all’intermediario finanziario.
E’, dunque, evidente che la banca non può essere considerata responsabile per gli eventi successivi all’acquisto di un titolo non essendovi alcuna disposizione normativa in merito.
Testo del provvedimento
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