ISSN 2385-1376
Testo massima
Il CONSORZIO PATTI CHIARI, per quanto ovvio, non garantisce l’insolvenza dei titoli in quanto non ha affatto lo scopo di tutelare e garantire il pubblico risparmio bensì, semmai, di adottare tutte quelle iniziative volte alla semplificazione delle informazioni utilizzabili da chiunque nel momento in cui si accinge ad effettuare un investimento in strumenti finanziari con l’adozione di specifici “impegni” codificati dal CONSORZIO nella Guida.
Gli impegni del CONSORZIO erano validamente indicati nella guida, in quanto espressamente rapportati a precisi parametri esterni e consistevano nel monitoraggio del “rating” espresso da terzi soggetto e monitoraggio indice VaR (“Value at Risk”) con soglia giornaliera del 0,3125% e settimanale dell’1%.
A ribadire questi principi è stato il Tribunale di Monza, nella persona del giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, con sentenza del 10 dicembre 2012, il quale ha fissato in modo chiaro e dettagliato le regole di funzionamento del CONSORZIO PATTI CHIARI.
La controversia nasce da una domanda giudiziale proposta da un risparmiatore il quale conveniva in giudizio direttamente il CONSORZIO, deducendo genericamente che quest’ultimo avrebbe fornito informazioni “inesatte, se non addirittura false”, tali da integrare una responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato” nei confronti degli investitori, senza però indicare specificamente l’inadempimento nel quale sarebbe incorso.
Il giudice ha respinto la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese, stante la palese infondatezza della stessa .
In particolare è stato puntualizzato che il Consorzio di banche, nato nel settembre 2003 al fine di sviluppare un positivo e moderno sistema di relazioni tra l’industria bancaria e le varie componenti della società, aveva predisposto un “Elenco delle obbligazioni a basso rischio e basso rendimento”, comprendente titoli di Stato ed obbligazioni rispondenti a determinati parametri e requisiti con alto RATING e basso rischio di perdite per i quali si impegnava ad effettuare le seguenti informazioni:
? monitoraggio del “rating” attribuito da tre agenzie di “rating”, Standard & Poors, Moody’s e Fitch, soggetti terzi rispetto al Consorzio;
? monitoraggio indice VaR (“Value at Risch”), che misurava la probabilità che il titolo subisse perdite di valore significativo in un dato arco temporale, non superiore all’1 % su base settimanale.
L’elenco veniva aggiornato quotidianamente e, come peraltro specificato al punto n. 18 della guida pratica distribuita ai clienti dalle banche aderenti, ogni titolo avrebbe potuto essere escluso dalla lista solo qualora il “rating” fosse sceso al di sotto della soglia A- ovvero, alternativamente, se la variazione del rischio, calcolata sulla base di un algoritmo predefinito, fosse stata superiore all’ 1% su base settimanale.
Orbene, fino all’improvviso default nella metà del mese di settembre 2008 nessuna delle agenzie di “rating” specializzate, espressamente definite nel glossario dell’elenco contenuto nella guida PATTI CHIARI aveva ritenuto opportuno declassare il giudizio attribuito al titolo in oggetto, né tantomeno si era alcuna variazione del VaR, il quale era sempre rimasto al di sotto del limite soglia giornaliero dello 0,3125% e di quello settimanale dell’1%.
La totale assenza di elementi esteriori, prima del “downgrading” effettuato dalle competenti agenzie di “rating” rendeva minima la probabilità di insolvenza.
Pertanto, le asserite carenze informative (non espressamente esplicitate) della Guida non possono essere imputate al CONSORZIO, in quanto la valutazione del merito del credito in termini di solvibilità delle società emittenti, pubbliche e private spetta unicamente alle agenzie di rating.
In definitiva, il Giudice ha negato ogni responsabilità del Consorzio, sia di tipo contrattuale che extracontrattuale, condannando altresì parte attrice alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 6.050,00.
Testo del provvedimento
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